Cass. civile, sez. I del 1974 numero 352 (08/02/1974)


a) Il conflitto tra colui che acquista un immobile con scrittura privata, della cui sottoscrizione poi chieda l'accertamento giudiziale con domanda debitamente trascritta, e qualunque altro acquirente dello stesso bene dal medesimo autore, si risolve in base alla priorità della trascrizione, rispettivamente, della domanda giudiziale predetta e del successivo atto di acquisto, indipendentemente da ogni indagine sulla buona o mala fede delle parti.b) Per la condanna solidale di più parti alle spese del giudizio è sufficiente che tra esse esista un interesse comune al contenuto della sentenza: interesse che può ravvisarsi anche nella sostanziale identità delle questioni sollevate e dibattute e manifestarsi in una convergenza di atteggiamenti difensivi.

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