Cass. civile, sez. I del 1974 numero 1750 (15/06/1974)


Per effetto della concessione effettuata a norma della legge sul riordinamento degli usi civici (legge 16 giugno 1927 n.1766) ed in attuazione di piano di ripartizione di terre, il concessionario acquista, sui terreni assegnatigli, un utile dominio che, per norma cogente, è inalienabile per qualsiasi titolo, fino a che il quotista non abbia proceduto all'affrancazione (dopo l'effettuazione delle migliorie fissate nel piano di ripartizione e nell'atto di concessione), con conseguente nullità assoluta ed insanabile degli atti posti in essere in violazione del divieto. Ai sensi degli art.9 e 10 legge 16 giugno 1927 (sul riordinamento degli usi civici), la legittimazione comporta la trasformazione del demanio in allodio, nel senso che l'abusivo occupatore diventa titolare di un diritto soggettivo perfetto, con pienezza di facoltà; in aderenza alla pienezza e alla definitività dei diritti acquisiti mediante legittimazione, nessun divieto di alienazione o divisione è posto dalla legge, mentre nell'ipotesi dell'assegnazione per riparto il divieto di alienazione è stabilito in considerazione della persistente demanialità del bene e della precarietà del diritto conferito, condizionato all'osservanza dell'obbligo di miglioria e delle altre prescrizioni determinate nel piano di ripartizione, sotto pena di devoluzione a favore del comune o dell'associazione di utenti (nella specie, è stato escluso che l'utile dominio acquistato per legittimazione di precedente occupazione fosse sottratto ad esecuzione immobiliare)

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