Cass. civile, sez. I del 1971 numero 340 (10/02/1971)


La cessione di azioni, o di quote sociali, costituisce fra le parti un contratto perfetto ad efficacia reale o obbligatoria.La distinzione, posta implicitamente dalla legge, all' art. 2322 cod. civ., tra effetti interni ed effetti esterni della cessione di quota, non procede da una diversità di fattispecie negoziali (cessione con effetto fra le parti e cessione con effetti anche verso la società) e non postula quindi l' esigenza di una preventiva indagine sulla concreta direzione della volontà dei contraenti nel cui intento pratico (ove non espressamente esclusi) rientrano globalmente tutti i possibili effetti, interni ed esterni, della convenzione, la cui eventuale limitazione alle sole parti contraenti può essere frutto di una valutazione dell' interprete circa la completezza della fattispecie concreta rispetto a quella legislativamente considerata.L' art. 2322 cod. civ., innovando sul sistema dell' abrogato codice di commercio (art. 79), ammette che, salve diverse statuizioni dell' atto costitutivo, l' accomodante possa cedere la sua quota sociale con effetto verso la società senza bisogno del consenso unanime degli altri soci, ma con quello dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, dato che nella società in accomandita semplice l' intuitus personae non opera con eguale intensità anche nei riguardi dei soci accomandanti, esclusi dalla amministrazione della società e limitatamente responsabili personalmente per le obbligazioni sociali.Nelle società in accomandita semplice il trasferimento della quota dell' accomandatario esige, di regola, l' unanimità dei consensi degli altri soci (artt. 2315, 2293 e 2252 cod. civ.). Tuttavia, nulla vieta che, anche per il trasferimento della quota degli accomandatari, lo statuto sociale preveda una diversa regolamentazione, subordinando la validità di tale cessione alla sola approvazione della maggioranza, ovvero al solo consenso degli altri accomandatari, o, persino, riconoscendone in ogni caso la validità, anche a prescindere del tutto dal consenso degli altri soci. Un patto, che in tal senso sia stato accettato dai soci al momento della costituzione della società, è infatti pienamente valido, dal momento che esso non pregiudica nè gli interessi dei soci stessi, che hanno già disposto del loro interesse con il consentire al patto, nè quello dei creditori sociali eventuali che trovano la loro garanzia anche nella responsabilità del socio cedente, ai sensi dell' art. 2290 cod. civ., ed in quella del cessionario, ai sensi dell' art. 2269 cod. civ., nè, infine, quello della società, che è l' interesse stesso dei soci.

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