Cass. civile, sez. I del 1970 numero 1850 (08/10/1970)


Nelle società di persone l'evento della morte del socio porta alla cessazione della qualità di socio (la quale non si trasferisce pertanto agli eredi) e determina la trasformazione ope legis della quota, quale insieme di diritti sociali, nel corrispondente importo pecuniario, di cui diviene creditore l'erede e debitrice la società. L'operazione di liquidazione della quota già di pertinenza del socio defunto e quindi solo un procedimento contabile conseguente al già verificatosi scioglimento della società relativamente al predetto socio defunto. Tali considerazioni valgono ad escludere che in detta ipotesi si verifichi un fenomeno di divisione, sia pure parziale, del patrimonio della società, in quanto il diritto dell'erede ha per oggetto fin dal primo momento un importo pecuniario, corrispondente al valore della quota, mentre il patrimonio sociale rimane immutato, solo sorgendo a carico della società l'obbligo di corrispondere il valore della quota.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1970 numero 1850 (08/10/1970)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti