Cass. civile, sez. I del 1970 numero 140 (22/01/1970)


Nel concordato preventivo, la cessione dei beni ai creditori di cui all'articolo 1977 cod.civ., se omologata dal Tribunale, non comporta alcun trasferimento ai creditori dei diritti reali di pertinenza del debitore, ma solo un mandato irrevocabile (con rappresentanza) a gestire e liquidare i beni ceduti, che sono quelli esistenti nel patrimonio del debitore alla data della proposta di concordato. Ne consegue, sul piano sostanziale, che i creditori cessionari hanno l'esercizio tanto dell'azione di recupero della disponibilità dei beni ceduti, quanto dell'azione derivante dal mandato ad alienare; e, sul piano processuale, che il liquidatore è legittimato all'esercizio dell'una o dell'altra azione.

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