Cass. civile, sez. I del 1969 numero 2845 (28/07/1969)


Il giudizio di rinvio, avendo per suo precipuo scopo quello di consentire una nuova statuizione che prenda il posto di quella cassata e (per il caso di annullamento parziale) si saldi perfettamente con i capi rimasti indenni della precedente pronuncia, costituisce essenzialmente un processo chiuso, nel senso che la rinnovazione dell'esame da parte di un nuovo giudice designato dalla corte di cassazione, sopra i punti relativamente ai quali vennero cassate le statuizioni del giudice di secondo grado, oltre ad essere condotto sulla base dei motivi d'appello già proposti (con inibizione di ogni attività assertiva e probatoria non strettamente dipendente dall'annullamento della sentenza cassata), deve altresì contenersi nei limiti deducibili dal principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione medesima.Può ravvisarsi un'ipotesi di revoca tacita del mandato allorquando il mandante provveda egli stesso al compimento dell'affare precedentemente affidato al mandatario.

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