Cass. civile, sez. I del 1968 numero 3869 (03/12/1968)


Il socio superstite non è obbligato a rimanere in società con gli eredi del socio deceduto, ma ha diritto, a norma dell' art. 2284 cod. civ. (applicabile anche alle società con due soli soci) di optare per lo scioglimento della società, anche se i predetti eredi abbiano manifestato la volontà di continuarla.Legittimata a proporre l' azione prevista dall' art. 2301 cod. civ. (risarcimento di danni per illecita concorrenza) è unicamente la società.

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