Cass. civile, sez. I del 1955 numero 3255 (18/10/1955)


In tema di alimenti, l'indisponibilità sancita dall'art.447 cod.civ. importa, in correlazione col disposto dell'art.1966 stesso codice, che il diritto agli alimenti non possa costituire oggetto di transazione, ma non anche che non si possa convenire liberamente fra l'alimentante e l'alimentando sulla misura degli alimenti e sul modo di corrisponderli.

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