Capacità giuridica




Inscindibilmente collegato al concetto di soggettività è quello di capacità giuridica, intesa come l'attitudine di un soggetto a svolgere rapporti giuridici.
In questo senso lo studio del soggetto rappresenta il primo elemento per delineare la struttura del rapporto giuridico.
La capacita giuridica non deve essere confusa con la capacità di agire: quest'ultima attiene infatti alla concreta attitudine del soggetto a svolgere di persona l'attività afferente al rapporto nota1.

La dottrina più attenta non ha mancato di rilevare la differenza tra soggettività e capacità giuridica nota2. La prima corrisponde ad un concetto non suscettibile di misurazione. Ciascun ente o ne è dotato o ne è privo: non è data ulteriore possibilità. La seconda è invece graduabile relativamente sia alla qualità o alla quantità del rapporto nota3.

La capacità giuridica va dunque rapportata al tipo di soggetto al quale si riferisce. E' chiaro che, ad esempio, in relazione ad una società di capitali non si darà capacità giuridica relativamente ai rapporti di diritto familiare.

Si parla anche di una capacità giuridica "generale" e di una capacità giuridica "speciale". La seconda, in particolare, è quella che riguarda singoli speciali rapporti: per es., non è capace di contrarre matrimonio il soggetto che non abbia compiuto i diciotto anni di età.

Note

nota1

Si contrappone così ad un elemento statico, la capacità giuridica, un elemento dinamico, la capacità di agire. In generale si confrontino p.es. Rescigno, Manuale di diritto privato italiano, Napoli, 1988, p.218; Allara, Le nozioni fondamentali del diritto civile, Torino, 1958,
p.177.
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nota2

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.138, il quale sottolinea come rispettivamente venga indicata con la soggettività la qualità di soggetto, da intendersi come centro di imputazioni giuridiche, con la capacità, l'attitudine a ricevere imputazioni giuridiche.
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nota3

Dove per qualità si può intendere il tipo di rapporto (patrimoniale, familiare,...), per quantità il grado di autonomia patrimoniale dell'ente. Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.74.
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