Capacità di ricevere per testamento



Occorre preliminarmente riferire della distinzione concettuale tra capacità di succedere e capacità di ricevere per testamento. La seconda è una specie della prima; entrambe si iscrivono nel tema della capacità giuridica, intesa come attitudine di un soggetto ad essere titolare di una specifica situazione giuridica soggettiva di segno attivo o passivo, ad essere parte di un rapporto o titolare di un diritto. Ciò premesso, l'art.462 cod.civ. viene sostanzialmente a trattare uniformemente l'una e l'altra. E' possibile al proposito enunziare un principio: ogni soggetto esistente ha la capacità di essere destinatario di un lascito testamentario nota1. Questa regola si specifica variamente: da un lato, infatti, la legge assume in considerazione specifiche situazioni in cui, in attesa ed in previsione della venuta ad esistenza di un soggetto, vengono salvaguardati i di lui diritti successori, dall'altro possono darsi esigenze particolari per condizionare l'acquisizione dei diritti derivanti da una liberalità a causa di morte (o anche donativa) alla ricorrenza di speciali situazioni. Sotto il primo profilo vengono in considerazione le norme che riguardano coloro che, pur non ancora nati al tempo dell'apertura della successione, si prevede che nascano da soggetti determinati ( concepturi ) ovvero siano già stati concepiti. Dal secondo punto di vista invece è il caso di sottolineare come il legislatore abbia via via smantellato l'esigenza di munirsi, onde poter accettare la liberalità, di preventiva speciale autorizzazione per le persone giuridiche non lucrative (associazioni, fondazioni) e, ancor più radicalmente, abbia abolito la necessità, per gli enti non lucrativi sprovvisti di personalità giuridica (associazioni non riconosciute, comitati), di dover ottenere il preventivo riconoscimento, facendo venir meno quella che ben poteva esser qualificata come una vera e propria incapacità giuridica speciale nota2.

Si deve infine dare conto delle singole ipotesi di incapacità relativa a succedere: si tratta di singoli casi previsti dalla legge sulla scorta dell'assoluta inopportunità che alcuni soggetti siano destinatari di liberalità testamentarie. Si pensi al tutore o al protutore rispetto al testamento del soggetto affidato alle loro cure (art. 596 cod.civ. ), al notaio, ai testimoni ed all'interprete (art. 597 cod.civ. ), a colui che ha scritto o ricevuto il testamento segreto (art. 598 cod.civ. ) ed alle persone eventualmente interposte per superare i detti divieti (art. 599 cod.civ. ).

Note

nota1

Si intende che, trattandosi di una persona fisica, la medesima debba essere viva. In relazione alla premorienza si potrà al più darsi rappresentazione. Ciò nel senso che, invece del premorto, rappresentato, subentrerà il c.d. rappresentante. Non già di incapacità a succedere, almeno secondo la tesi prevalente (Coviello, Delle successioni: parte generale, Napoli, 1932, p.178; Salis, Indegnità a succedere, in Riv.trim. di dir. e proc.civ., 1957, p.928 e Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.39), si deve parlare per l'indegno, il quale invece potest capere sed non potest retinere.
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nota2

Si deve perciò ritenere che regola generale sia nel senso che la capacità di succedere spetta a tutti i soggetti esistenti, in essi compresi le entità dotate di soggettività giuridica. A tale principio il legislatore ha previsto delle eccezioni unicamente in materia di capacità di ricevere lasciti testamentari. Talvolta vengono esclusi determinati soggetti in virtù della loro incapacità relativa ad un determinato ereditando, altre volte invece viene consentita l'attribuzione di diritti successori a soggetti non ancora esistenti (si pensi ai nascituri). Cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.380.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • SALIS, L' indegnità a succedere, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1957

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