Capacità di ricevere donazione delle persone giuridiche non lucrative



Questione ormai quasi priva di rilievo pratico è quella del momento acquisitivo delle liberalità donative in favore di persone giuridiche non lucrative. La possibilità di accettare una donazione era infatti subordinata dall'art.782 cod.civ. alla preventiva autorizzazione da parte dell'autorità prefettizia di cui all'art.17 cod.civ., norma quest'ultima abrogata dall'art.13 Legge 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. legge Bassanini).
L'ultimo comma dell'art.782 cod.civ., da reputarsi implicitamente abrogato, assumeva in considerazione il caso in cui il beneficiario della liberalità donativa fosse per l'appunto una persona giuridica (non lucrativa) e precludeva al donante di revocare la propria dichiarazione (a valere come mera proposta di donazione) nel tempo successivo alla notificazione della domanda intesa ad ottenere dall'autorità governativa la predetta autorizzazione ad accettare. La revoca del donante diveniva ammissibile soltanto in esito al decorso di un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione fosse stata concessa.
Oggi, tolta di mezzo l'autorizzazione di cui all'art.17 cod.civ. , è immediatamente possibile per l'ente procedere all'accettazione della donazione che, per tale motivo sarà usualmente perfezionata in contestualità, senza che vi sia bisogno di procedere al perfezionamento della liberalità donativa in tempi distinti, modalità che in ogni caso rimane praticabile (con tutto ciò che ne segue in relazione alla possibilità di una revoca della proposta nel tempo che precede l'accettazione).
Ipotesi differente rispetto a quella dell'intervento di una revoca ad opera del donante è quella della morte (o della sopravvenuta incapacità di agire) del medesimo nel tempo che precede l'accettazione da parte dell'ente destinatario della liberalità. Vivamente disputato è se in quest'ultimo caso la proposta di donazione cada o meno. Prevale l'opinione affermativa (Cass.Civ.Sez. II, 15121/01). E' stato osservato al riguardo che l'art.1329 cod.civ. non parrebbe applicabile alla proposta di donazione: dunque, neppure quand'essa fosse stata qualificata dal donante come irrevocabile rimarrebbe ferma nel caso di morte dello stesso poichè l' animus donandi appare strettamente legato alla persona del donante e non vale per i di lui eredi.

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  • Quesito n. 463-2006/C, Autorizzazione alla accettazione di donazione in favore di ente ecclesiastico

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