Capacità delle parti



Il mandato è un contratto. Perciò sia mandante sia mandatario (a differenza del procuratore: cfr. art. 1389 cod.civ. ) devono, ai fini della validità della stipulazione, essere negozialmente capaci di agire.

Speciali problemi può porre la natura dell'atto da compiere, con riferimento alla differenza tra ordinaria e straordinaria amministrazione. Infatti soltanto gli atti qualificabili come ricadenti nella sfera dell'ordinaria amministrazione possono essere compiuti liberamente, senza cioè l'assistenza del curatore, da soggetti relativamente capaci di agire (inabilitati, minori emancipati) nota1.

Note

nota1

Il mandante dovrà avere capacità legale di agire, che dovrà essere valutata in relazione tanto alla natura dell'atto gestorio quanto all'eventuale obbligazione di compenso, mentre il mandatario sarà necessario possieda un capacità proporzionata al tipo di obbligazioni e di impegni che assume con la stipulazione del mandato: cfr. Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1954, p.20 e Dominedò, voce Mandato, in N.sso Dig.it., vol.XX, 1964, p.118.
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Bibliografia

  • DOMINEDO', Mandato, N.mo Dig. It.
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Trattato Vassalli, 1954

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