Cancellazione della società dal registro delle imprese



Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione da parte dei soci, i liquidatori devono, liberati nei confronti di costoro dagli obblighi in ordine al resoconto delle attività finalizzate all'estinzione dei rapporti giuridici facenti capo alla società, provvedere a richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2312 cod. civ.). La legge non prevede un termine entro il quale il predetto obbligo deve essere assolto, ma appare evidente come occorre provvedere in merito con tempestività, anche allo scopo di rendere i terzi edotti della intervenuta estinzione dell'ente sociale. La cancellazione può essere richiesta anche per una causa diversa rispetto alla liquidazione. Si pensi al trasferimento della sede sociale all'estero (Cass. Civ., Sez. V, 6388/2014). La cancellazione è rilevante anche sotto il profilo della scadenza del termine annuale entro il quale risulta possibile, ai sensi dell'art.(art. 10 l.f.) dichiarare il fallimento (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-I, 16107/2014). E' stato in ogni caso deciso che, ai fini della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, è possibile eseguire l'incombente utilizzando l'indirizzo di PEC risultante dal registro delle imprese ( Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 23728/2017). Una volta operata la cancellazione, più non sussiste in capo al liquidatore alcuna legittimazione a stare in giudizio (Cass. Civ., Sez. VI-V, 11100/2017). E' stato deciso che da essa non si possa dedurre che i soci abbiano inteso rinunziare ai crediti eventualmente dagli stessi vantati nei confronti della società (Cass. Civ. Sez. III, 3136/2021).

Non v'è consonanza di opinioni tra gli interpreti circa gli effetti dell'intervenuta esecuzione della formalità pubblicitaria (dovendosi tuttavia dar atto, come meglio infra riferito, che la Cassazione parrebbe aver posto, a SSUU, alcuni principi difficilmente revocabili in dubbio). Secondo una costruzione, la cancellazione, pur rappresentando lo strumento pubblicitario con cui si conclude il procedimento di scioglimento della società, non ne determinerebbe l'effettiva estinzione. La pubblicità avrebbe, in altri termini, efficacia meramente dichiarativa (Cass. Civ. Sez. II, 10065/96), essendo funzionale a rendere opponibile ai terzi l'intervenuta estinzione della società. Tale effetto si produrrebbe infatti solo ed esclusivamente in conseguenza dell'effettiva definizione nota1 di tutti i rapporti giuridici pendenti (Cass. Civ. Sez. III, 6597/98). In questo senso il modo di disporre di cui al II comma dell'art. 2312 cod. civ. , ai sensi del quale il diritto per gli eventuali ulteriori creditori insoddisfatti può essere fatto valere nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di costoro, viene concepito in chiave di sussidiarietà. Detto rimedio sarebbe attivabile soltanto se il credito fosse sorto successivamente alla completa liquidazione dei rapporti passivi della società (dunque all'estinzione della stessa) oppure se il credito, già esistente durante la vita della società, tuttavia ignoto, non fosse stato, in quanto tale, accertato dai liquidatori nè segnalato dal creditore. In ogni altro caso, permanendo rapporti attivi o passivi, non potendosi concludere nel senso dell'estinzione della società, troverebbe applicazione l'art. 2304 cod. civ. , in forza del quale il creditore, una volta ottenuta la revoca del provvedimento di cancellazione (che potrebbe addirittura essere attivata d'ufficio: Tribunale di Perugia, 26/11/1996, ma che ordinariamente richiederebbe un giudizio di cognizione: cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 3653/2023), ben potrebbe procedere all'escussione del patrimonio sociale (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2464/75). Insomma: la prova della permanenza di rapporti giuridici attivi o passivi ancora riconducibili alla società avrebbe quale effetto quello di condurre alla eliminazione dell'adempimento pubblicitario finale (secondo un'impostazione non già alla revoca del provvedimento di cancellazione, come sopra citata, bensì alla cancellazione della iscrizione della delibera di scioglimento dal registro delle imprese: cfr. Tribunale di Lucca, 18/07/1988 ; in senso analogo Tribunale di Padova, 13 agosto 2004, secondo il quale potrebbe fondatamente parlarsi di "cancellazione della cancellazione". Cfr. anche Tribunale di Como, 24 aprile 2007, secondo il quale, sussistendo cespiti immobiliari, non potrebbe certo dirsi instaurata tra gli ex soci una comunione sul residuo attivo ). Giova tuttavia osservare come la riferita impostazione giurisprudenziale si riferisca più che altro alla scoperta di sopravvenienze o residui attivi, non già alle passività. E' d'altronde possibile, sempre in riferimento ai rapporti attivi, anche prospettare una differente impostazione. Si è così ricavata dallo scioglimento e susseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, l'implicita rinunzia all'azione già spettante all'ente, azione che dunque non potrebbe essere intrapresa dai singoli soci (Cass. Civ., Sez. I, 16758/10).
In senso contrario rispetto al parere della giurisprudenza più sopra riportata, parte della dottrina ritiene che la cancellazione dal registro delle imprese, dotata di efficacia costitutiva, comporterebbe in ogni caso l'estinzione della società. La riprova di un siffatto effetto viene rinvenuta proprio nel modo di disporre del II comma dell'art. 2312 cod. civ., laddove si prevede che non siano liberati i soci ed i liquidatori dalla responsabilità per le eventuali passività che si accertassero in esito all'intervenuta cancellazione. Se corrispondesse al vero che la società non deve considerarsi definitivamente estinta in conseguenza di tale adempimento pubblicitario, quale bisogno vi sarebbe di considerare vincolati i soci ed i liquidatori personalmente? Il fatto che la norma abbia così disposto costituirebbe la prova che, proprio perchè l'ente non può più essere fatto rivivere, la responsabilità per le passività insoddisfatte viene posta in capo a coloro che già facevano parte della compagine sociale nonchè, nel caso in cui possano dirsi in colpa, ai liquidatori nota2. In senso potenzialmente conforme a questa opinione è stato deciso che, ai fini dell'ottenimento della cancellazione della società dal registro delle imprese, non è indispensabile l'effettiva estinzione di tutti i rapporti pendenti, essendo sufficiente l'approvazione del bilancio di liquidazione (Tribunale di Vercelli, 5 luglio 2002). Ancora: in tema di contratto preliminare rimasto inadempiuto si è deciso che debbano essere i soci (ai quali evidentemente fosse stato trasferito l'immobile promesso in vendita) a dover far fronte all'obbligazione relativa (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 15762/2023).

Si consideri inoltre la portata (norma che tuttavia si riferisce alle società di capitali) dell'art. 2495 cod.civ., siccome novellato dalla Riforma del 2003, ai sensi del quale i creditori rimasti non soddisfatti possono far valere le proprie ragioni sui soci fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. La norma è stata reputata applicabile anche alle società di persone (ma non all'imprenditore individuale: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 21714/2013; Cass. Civ., Sez. VI-I, 98/2016) e, stante la natura ricognitiva della stessa, pure riferibile a fattispecie antecedenti l'entrata in vigore della novella (Cass. Civ. Sez. II, 25192/08). Questo esito interpretativo rinviene conferma nell'opinione della Suprema Corte che, nel provvedere a Sezioni Unite, ribadisce tale impostazione, pur non assumendo posizione sulla possibilità, della quale si è fatto sopra cenno, di poter pervenire ad una cancellazione del provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese (Cass. Civ. Sez. Unite, 4062/10). Si veda anche, in tema di società di capitali, Cass. Civ., Sez. Trib., 22863/11 secondo la quale, ferma la natura costitutiva della formalità di cancellazione, neppure sarebbero responsabili i liquidatori che avessero agito senza dolo o colpa. Il principio è stato ribadito anche per quanto attiene agli esiti processuali in tema di società a base personale (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 17500/12 in riferimento ad una società semplice).
Proprio traendo spunto dalle precedenti pronunzie, la Cassazione, nuovamente a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Unite, 6070/13), ha deciso, in un certo senso ponendo fine alle riferite diatribe interpretative, che la cancellazione dal Registro delle Imprese non possa non avere, quale conseguenza, l'estinzione dell'ente societario. La sorte delle situazioni soggettive e dei rapporti giuridici rimasti "pendenti" è stata risolta evocando una dinamica di tipo successorio. Le obbligazioni si reputano trasferite in capo ai soci (cfr. in questo senso anche Cass. Civ., Sez. III, 17564/13, che distingue tra soci per l'innanzi limitatamente responsabili e soci illimitatamente responsabili; si veda, in tema di s.a.s., Cass. Civ., Sez. VI-V, 33087 del 20 dicembre 2018). Essi ne risponderebbero nei limiti di quanto percepito (gravando sul creditore sociale la prova dell'intervenuta percezione da parte del socio: cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 36407/2022; Cass. Civ., Sez. I, 15474/2017) ovvero anche facendovi fronte con l'intero patrimonio personale a seconda del fatto se rivestissero o meno la qualità di soci limitatamente responsabili (In questo senso, si veda anche Cass. Civ., Sez. VI-T, 12953/2017). I diritti sui cespiti attivi spetterebbero parimenti ai soci, sia pure in comunione indivisa. Si veda anche Cass. Civ., Sez. I, 22988/2014 in relazione ai diritti nascenti da contratto preliminare.
Nel senso di negare un qualsiasi subingresso dei singoli soci quando il liquidatore avesse proceduto nel corso del giudizio a cancellare la società, si veda Cass. Civ., Sez. I, 25974/2015.
Tale orientamento è stato affermato anche in relazione ai debiti tributari già facenti capo alla società estinta (Cass. Civ., Sez. V, 19611/2015). Va osservato in materia come l'art. 28, co. IV D. Lgs. n. 175/2014 prevede una eccezionale ultrattività "fiscale" della società, seppure estinta, sia pure solo in riferimento agli atti di accertamento, riscossione e contenzioso. La norma vale solo quando la società si è estinta dopo il 13 dicembre 2014 e possiede efficacia normativa, non dunque retroattiva (Cass. civ., Sez. VI, 20752/2017; Cass. Civ., Sez. VI-T, 23029/2017).

Quanto alla perdita della legittimazione a stare in giudizio, ha luogo (in esito alla interruzione del processo) la riassunzione dello stesso nei confronti dei soci (ovvero da parte di essi). Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi in cui il giudizio fosse stato proposto dal liquidatore della società, successivamente estintasi (Cass. Civ., Sez. III, 8596/2013).

In tema di cancellazione della cancellazione invece va segnalata (sia pure avente come termine di riferimento le sole società di capitali) la susseguente decisione della S.C., ancora una volta a Sezioni Unite, secondo la quale, una volta venuta meno per effetto del decreto assunto dal Giudice del Registro la precedente cancellazione della società, si presume la continuità dell'attività sociale, per l'effetto potendo essere dichiarato il fallimento dell'ente entro l'anno decorrente da una successiva e nuova cancellazione ai sensi dell'art. 10 della l.f. (Cass. Civ., Sez. Unite, 8426/10). Non basta ancora: sul tema è ancora intervenuta la S.C., ipotizzando la possibilità che, nell'ipotesi di permanenza di rapporti da definire, venga addirittura nominato un curatore speciale anche nel tempo susseguente alla cancellazione dal registro delle imprese (Cass. Civ., Sez. II, 9797/11).

La responsabilità posta in capo ai soci di cui sopra viene comunque spiegata diversamente dai fautori della tesi dell'efficacia dichiarativa della cancellazione. Essa non sarebbe sostitutiva di quella della società, piuttosto costituendo l'esplicitazione, nella fase della liquidazione, del principio di cui all'art. 2270 cod. civ. della permanenza della responsabilità personale del socio pure in esito alla cessazione del vincolo. Per quanto invece attiene alla responsabilità dei liquidatori, essa, sulla scorta della colpa di costoro, costituirebbe piuttosto applicazione dei principi in tema di responsabilità extracontrattuale nota3.

Ai sensi del III comma dell'art. 2312 cod. civ., le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza. Infine l'ultimo comma della norma prescrive che le predette scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Va infine fatto cenno al modo di disporre dell'art. 28 del d. lgs. 175/2014, il cui art. 28 (intitolato "Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari) dispone che, "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di
liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese." E' stata così sancita una sorta di ultraattività si soli fini fiscali e tributari della vita della società, la quale, quantunque cancellata, permane nella sua soggettività per cinque anni a far tempo dalla richiesta di cancellazione. La disposizione è stata ritenuta avente portata novativa e non interpretativa, dunque irretroattiva (Cass. Civ., Sez.V, 6743/2015).

Note

nota1

Di Sabato, Manuale delle società, Milano, 1988, p. 173; Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1955, p. 350. Così anche Bussoletti-Fazzuti, voce Società in nome collettivo, in Dig. disc. priv., p. 306.
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nota2

Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p. 121; Cottino, Diritto commerciale, vol. I, Padova, 1987, p. 505.
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nota3

Di Sabato, op. cit., p. 175.
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Bibliografia

  • BUSSOLETTI-FAZZUTTI, Società in nome collettivo, Dig. disc. priv.
  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997
  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, I- t. 2, 1987
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1988
  • FERRI G., Delle società, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1955

Prassi collegate

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  • Quesito n. 1155-2014/I, Società cancellata e concordato preventivo
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