Brevi cenni sui limiti alla trasformazione regressiva



E' vietata la trasformazione regressiva delle società per azioni aventi per oggetto la gestione dei fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto in organismi non rientranti nel campo di applicazione della direttiva CEE, 20/12/1985, n. 611, come modificata da quella del 22/03/1988, n. 220, nonché la trasformazione delle SICAV in organismi non soggetti alle norme del capo disciplinante le SICAV nota1.

In secondo luogo, qualora una società abbia emesso obbligazioni e queste siano ancora in circolazione, la stessa non potrà logicamente trasformarsi in un altro tipo che non ammette l'emissione di tali titoli.

Note

nota1

Si veda l'art. 49, I comma , del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
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Prassi collegate

  • Quesito n. 812-2014/I, Trasformazione di Spa che ha emesso prestito obbligazionario in Srl, verifica dei presupposti

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