Bonifica integrale



Con il termine "bonificare" si intende l'attività di trasformazione di un terreno da una condizione di scarsa o nessuna produttività sotto il profilo colturale ad una di fertilitànota1 . Oggetto di bonifica in un passato non lontano sono stati non solo i terreni dissestati dal punto di vista idrogeologico o forestale, ma anche quelli occupati da laghi, stagni, paludi o terre paludose. Le finalità della bonifica possono essere svariate: igienico-sanitarie, economico-produttive, demografiche e sociali in genere (art. 857 cod.civ.). Da ultimo si sta facendo strada una diversa sensibilità ecologica, in relazione alla quale zone occupate da paludi, stagni, acque ferme non tanto vengono viste come luoghi da bonificare (un tempo a ciò si procedeva in forza delle c.d. "colmate", ossia mediante scolo delle acque e riempimento con terreno di riporto), quanto come siti da proteggere e tutelare in quanto espressione di ecosistemi popolati da flora e da fauna in via di diradamento.

La normativa speciale in tema di bonifica, avente un'indubbia valenza pubblicistica nota2, affonda i propri precedenti nel periodo del primo dopoguerra, quando vennero intraprese imponenti opere di prosciugamento di terreni paludosi nel centro dell'Italia: così il comprensorio da bonificare e il piano generale delle opere devono essere determinati e pubblicati ( cfr. R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 2 e ss. ).

Le opere di bonifica possono spettare tanto allo Stato quanto ai privati; il piano deve prevedere specificamente le une e le altre (quelle di competenza dello Stato sono tassativamente indicate nell'art. 2 della legge speciale; tutte le altre sono di competenza dei privati).

Le norme del codice civile si inseriscono in questo ambito in virtù della previsione della costituzione (eventualmente anche d'ufficio, in forza di decreto del Presidente della Repubblica) di consorzi tra privati appunto per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle predette opere di bonifica.

La legge prevede che tali consorzi, ai sensi dell'art. 862 cod.civ. siano addirittura dotati di personalità giuridica pubblica (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3204/83 ).

Note

nota1

Riguardo al tema della bonifica si vedano, tra gli altri, Moschella, La bonifica integrale in una legge organica dell'agricoltura, Milano, 1939; Galloni, Il rapporto giuridico di bonifica, Milano, 1964; Petrocchi, voce " Consorzi di bonifica integrale", in N.sso Dig. it., IV, Torino, 1964; Di Gaspare, Sull'attività ed organizzazione della bonifica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1980; Serpieri, La bonifica nella storia e nella dottrina, Bologna, 1949.
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nota2

V. Carrozza, La proprietà fondiaria. La bonifica integrale, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.474, il quale sottolinea l'appartenenza della materia della bonifica integrale al diritto pubblico dell'economia agricola e del territorio.
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Bibliografia

  • CARROZZA, La proprietà fondiaria. Il riordinamento della proprietà rurale, Torino, Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, 1982
  • DIGASPARE, Sull’attività ed organizzazione della bonifica, Riv. trim. dir. pubbl., 1980
  • MOSCHELLA, La bonifica integrale in una legge organica dell’agricoltura, Milano, 1939
  • PETROCCHI, Consorzi di bonifica integrale, Torino, N.sso Dig. It, IV, 1964
  • SERPIERI, La bonifica nella storia e nella dottrina, Bologna, 1949

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