B.A.2 - Limiti al controllo di legittimità del notaio


Massima

1° pubbl. 9/04 – modif. 9/09

Il controllo di legittimità affidato al notaio dall’art. 2436 cod. civ. è riferito esclusivamente alle modifiche dello statuto, pertanto non sono soggetti a detto controllo, anche se ricevute per atto pubblico:
a) le delibere di nomina o sostituzione dei liquidatori;
b) le delibere delle assemblee degli obbligazionisti di nomina del rappresentante comune, o quelle con le quali l’assemblea degli obbligazionisti si esprime sulle modifiche di alcune condizioni del prestito obbligazionario.

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