Non esiste un'azione generale che venga a qualificare specialmente la posizione del legatario. In questo senso la di lui posizione differisce rispetto a quella dell'erede che, a tacer d'altro, può sempre agire avvalendosi dell'azione di petizione d'eredità.
I rimedi di cui il legatario può avvalersi sono strettamente dipendenti dalla natura giuridica del diritto che gli viene
mortis causa attribuito. Così, venendo in considerazione un
legato di cosa specifica esistente nell '
asse, dunque qualificato da un'efficacia traslativa immediata, potrà il legatario, nella propria qualità di proprietario della
res, agire con l'azione di rivendicazione (art.
948 cod.civ.). Si veda, nell'ipotesi specifica del legato "per rivendicazione", previsto in alcuni ordinamenti, Corte di Giustizia Europea, Sez. II, sent. n.
C-218/16. Trattandosi invece di legato ad effetti semplicemente obbligatori, ben potrà il beneficiario agire instando per l'adempimento (che può sostanziarsi sia nel pagamento di una somma di denaro, sia in una serie di condotte materiali consistenti in un
facere).
Un problema speciale si pone nell'ipotesi in cui il legato abbia ad oggetto un'eredità. Si pensi al caso di Tizio che, chiamato all'eredità di Mevio, morendo leghi a Primo il detto compendio ereditario che gli era stato devoluto.
Spetterà, in particolare, a Primo la petitio hereditatis (
art.533 cod.civ.) che sarebbe spettata al proprio dante causa Tizio? La risposta al quesito non è semplice. Può al riguardo esser condotto ragionamento analogo a quello che viene esplicato sul tema, del tutto analogo, della vendita d'eredità. In quel caso, come in questo, vengono in esame soggetti acquirenti a titolo particolare di diritti riconducibili ad una qualifica che, di per sè, implicherebbe il riconoscimento di una veste diversa e più ampia.
Ritenendosi che il diritto spettante al legatario abbia ad oggetto l'eredità come universalità, si può ben ipotizzare il riconoscimento a favore di quest'ultimo di un'azione generale avente finalità recuperatorie riferibile a tutti i beni ereditari concepiti nell'unitarietà che discende dall'appartenenza degli stessi ad un'eredità. E' pertanto prospettabile che anche al legatario, limitatamente alla eredità legata, spetti la petitio, sia pure sulla scorta della qualità ereditaria già vantata dal proprio dante causa. Anche chi è portato ad escludere tale esito interpretativo peraltro ammette che il legatario possa agire con l'azione in discorso quantomeno
ex art.
2900 cod.civ. , in via surrogatoria, nella propria qualità di creditore dell'erede.