Azioni di nunciazione



Le azioni di nunciazione sono previste dalla legge al fine di prevenire un danno che minaccia una cosa. Il codice civile prevede la denunzia di nuova opera (art. 1171 cod.civ.) e la denunzia di danno temuto (art. 1172 cod.civ.).

Questi strumenti possiedono una natura essenzialmente cautelare, mirando a preservare la situazione di fatto ed impedendo correlativamente la produzione di un danno o un pregiudizio che potrebbe derivare dal compimento di una nuova opera o dalla cosa altrui, in attesa di poter accertare in un tempo successivo il diritto alla proibizione. Si tratta pertanto di rimedi concessi a fronte di un danno non attuale, bensì di situazioni che legittimano il timore attuale di un pregiudizio nota1.

Entrambe le azioni possono essere esercitate a tutela della proprietà, di altro diritto reale di godimento ed anche della mera situazione di possesso. La natura dei detti rimedi può essere pertanto considerata variabile (petitoria o possessoria) in dipendenza della causa petendi e del petitum (Appello di Roma, 18 giugno 2006 ) .

Note

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La dottrina è concorde nel ritenere che le azioni in parola abbiano natura cautelare, distinguendo tuttavia nell'ambito dei detti rimedi la convivenza di due fasi: una prima a carattere cautelare, una seconda di merito. Occorre notare come gli istituti odierni traggano origine dalla cautio damni infecti e dalla operis novi nuntiatio, azioni che nel diritto romano erano connotate da una funzione schiettamente cautelare. Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.222; De Martino, Del possesso, della denunzia di nuova opera e di danno temuto (art.1140-1172), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1984; Sacco, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.635.
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Bibliografia

  • DEMARTINO, Del possesso, della denunzia di nuova opera e di danno temuto, Bologna-Roma, Comm.cod.civ, a cura di Scialoja e Branca, 1984

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