Le azioni di nunciazione sono previste dalla legge
al fine di prevenire un danno che minaccia una cosa. Il codice civile prevede la
denunzia di nuova opera (art.
1171 cod.civ.) e la
denunzia di danno temuto (art.
1172 cod.civ.).
Questi strumenti possiedono una natura essenzialmente cautelare, mirando a preservare la situazione di fatto ed impedendo correlativamente la produzione di un danno o un pregiudizio che potrebbe derivare dal compimento di una nuova opera o dalla cosa altrui, in attesa di poter accertare in un tempo successivo il diritto alla proibizione. Si tratta pertanto di rimedi concessi a fronte di un danno non attuale, bensì di situazioni che legittimano il timore attuale di un pregiudizio
nota1.
Entrambe le azioni possono essere esercitate a tutela della proprietà, di altro diritto reale di godimento ed anche della mera situazione di possesso. La natura dei detti rimedi può essere pertanto considerata variabile (petitoria o possessoria) in dipendenza della causa petendi e del petitum (Appello di Roma, 18 giugno
2006 ) .
Note
nota1
La dottrina è concorde nel ritenere che le azioni in parola abbiano natura cautelare, distinguendo tuttavia nell'ambito dei detti rimedi la convivenza di due fasi: una prima a carattere cautelare, una seconda di merito. Occorre notare come gli istituti odierni traggano origine dalla
cautio damni infecti e dalla
operis novi nuntiatio, azioni che nel diritto romano erano connotate da una funzione schiettamente cautelare. Cfr. Gazzoni,
Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.222; De Martino, Del possesso, della denunzia di nuova opera e di danno temuto (art.1140-1172), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1984; Sacco, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.635.
top1Bibliografia
- DEMARTINO, Del possesso, della denunzia di nuova opera e di danno temuto, Bologna-Roma, Comm.cod.civ, a cura di Scialoja e Branca, 1984