Azioni di confine
Il nostro ordinamento prevede in materia di tutela del diritto di proprietà tra fondi finitimi due diverse azioni:
l'azione per apposizione di termini (art.
950 cod.civ.) e quella di
regolamento di confini (art.
951 cod.civ.). La differenza tra i due rimedi risiede nel fatto che mentre nel primo il confine tra i due fondi è certo ed incontestato e si vuole soltanto apporvi, perché mancanti o divenuti irriconoscibili, i segni di delimitazione, al fine di evitare possibili sconfinamenti o usurpazioni, nel secondo invece (pur prescindendosi da ogni contestazione circa il diritto di proprietà risultante dai titoli), vi è incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra fondi limitrofi, il cui accertamento viene rimesso al Giudice.
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