Azione sociale di responsabilità (società per azioni)




Ai sensi dell'art. 2393 cod.civ. "L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materia da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui e' proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.
In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393 bis cod.civ. ."

L'azione sociale di responsabilità consente alla società di agire nei confronti degli amministratori per i danni arrecati a causa del loro inadempimento alle obbligazioni imposte ex lege. Si pensi, ad esempio, alla mancata tempestiva adozione della deliberazione richiesta dalla legge nell'ipotesi in cui si siano verificate perdite del capitale sociale in misura superiore al terzo (art. 2447 cod. civ. ), al divieto di compiere nuove operazioni una volta verificatasi la riduzione del capitale al di sotto della soglia minima, nell'ipotesi di susseguente fallimento della società (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 16211/07).

Ai sensi dell'art. 2393 bis cod.civ. l'azione di responsabilità é deliberata dall'assemblea. Il voto sarà interdetto, stante l'evidente conflitto di interessi, agli amministratori sub judicio che eventualmente rivestano la parallela qualità di soci, ai sensi del II comma dell'art. 2373 cod.civ. (norma tuttavia reputata non estensibile agli amministratori di società a responsabilità limitata: cfr. Tribunale di Verona, 9 marzo 2007).

Di regola, quindi, sarà la maggioranza dei soci ad assumere una decisione sull'opportunità di promuovere o meno una azione nei confronti degli amministratori. È da far notare tuttavia che difficilmente i soci di maggioranza ( id est la società) promuoveranno una azione nei confronti degli amministratori da loro stessi nominati. Generalmente infatti ciò avviene soltanto in due ipotesi: nel caso in cui venga a mutare la maggioranza della compagine sociale ovvero quando la società si trovi in situazione di insolvenza e, in esito alla dichiarazione di fallimento, venga nominato un curatore fallimentare che provveda ad esperire l'azione nei confronti dell'organo amministrativo, considerato solitamente responsabile del declino economico della società. Va rilevato come l'azione, esperibile (anche nei confronti dei sindaci) ex art. 146 l.f., veda sostanzialmente il curatore agevolato sotto il profilo dell'onere probatorio. Infatti parrebbe che a questi tocchi semplicemente provare il danno prodottosi e la sussistenza del nesso causale (Cass. Civ., Sez. I, 319/13). Si aggiunga che il curatore può anche giovarsi di un più favorevole regime quanto alla decorrenza del dies a quo del termine prescrizionale entro il quale l'azione può essere proposta. È stato infatti deciso che tale termine decorra non giá dal tempo in cui si siano verificate le perdite, bensì da quello del deposito del deposito del bilancio di esercizio dal quale le stesse risultino (Cass. Civ., Sez.I, 12065/13).

Al fine di porre rimedio a tale situazione il legislatore della riforma del 2003, oltre ad attenuare, come già visto, la responsabilità degli amministratori senza delega, ha previsto altresì che l'azione di responsabilità possa venire esperita dalla minoranza dei soci. L'azione sociale di responsabilità inoltre importa la revoca automatica dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché la relativa deliberazione sia stata presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.

Al riguardo ci si interroga (pur dovendosi notare come la questione assuma più che altro una portata teorica) se gli amministratori revocati ai sensi della norma in considerazione possano essere investiti subito dopo da una nuova nomina. La risposta, malgrado le perplessità che può suscitare, dovrebbe essere positiva. Da un lato il promuovimento dell'azione sociale nei confronti dell'amministratore non costituisce causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 cod.civ., dall'altro, tenuto conto del fatto che la ratio della revoca consiste nella presunzione che il rapporto fiduciario tra società e amministratori sia venuto meno, è ben possibile che tale ostacolo sia superato attraverso la conferma della fiducia all'amministratore revocato da parte dell'assemblea.

Circa il termine entro il quale è possibile esperire l'azione di responsabilità, il III comma dell'art.2393 cod.civ. , prevede che essa sia promuovibile entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. Ne segue che, durante la permanenza in carica, è sospesa la prescrizione relativa.

E' ben possibile inoltre che la società rinunci alla azione, oppure transiga in merito all'ammontare del risarcimento. A tal fine è tuttavia necessario che la rinuncia o la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale di capitale sociale eventualmente prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ad iniziativa dei soci di minoranza (art. 2393 bis cod.civ. ). La mancanza della delibera assembleare infatti, determinerebbe la nullità assoluta ed insanabile della rinuncia o della transazione (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 10869/99). Circa il contenuto della delibera assembleare, si ritiene che la stessa, oltre ad essere espressa, debba indicare con precisione le singole operazioni o violazioni da cui derivano le pretese risarcitorie da rinunciare o transigere. In particolare la deliberazione dovrà contenere le indicazioni dell'oggetto del negozio in modo determinato (o determinabile), nonché degli effetti che si produrranno in capo alla società a seguito della rinuncia o della transazione. Ne discende che anche la rinuncia all'azione, preventiva rispetto all'eventuale emersione di responsabilità, debba considerarsi inammissibile (cfr. Tribunale di Milano, 4 ottobre 1984; Tribunale di Milano, 2 settembre 1988; Tribunale di Milano, 13 giugno 1991; Tribunale di Milano, 10 febbraio 2000; contra Cass. Civ. Sez. I, 2012/83) nota1.

La riforma del 2003 ha inoltre risolto un problema sorto sotto il previgente codice. Si tratta del dubbio circa il fatto se la delibera assembleare con la quale fosse stato preventivamente autorizzato il compimento di un atto, oppure fosse stato ratificato l'operato già compiuto, sia o meno idonea a esonerare gli amministratori dalla responsabilità verso la società. Con l'introduzione del novellato art. 2364, n.5, cod.civ., a mente del quale l'autorizzazione dell'assemblea non libera gli amministratori da responsabilità nemmeno nei confronti della società, il legislatore ha inteso mantenere in capo agli amministratori inadempienti la responsabilità prevista ex lege, quali che siano le delibere che l'assemblea in proposito possa prendere (salva ovviamente la possibilità di rinunciare o transigere).

Cosa dire infine dell'ipotesi in cui la transazione intervenga soltanto nei confronti di alcuni amministratori? Sarà necessario che essa sia espressamente limitata alla quota dell'amministratore con cui è intervenuta la negoziazione transattiva. Ciò allo scopo di evitare che gli altri amministratori, condebitori solidali, possano invocare l'applicabilità dell'art. 1304 cod.civ. ai sensi del quale "la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare" nota2.

Note

nota1

Sempre in tema di nullità della deliberazione con cui si rinuncia all'azione o si transige sull'ammontare del risarcimento, si segnala che è stato ritenuto nullo per conflitto di interessi e perché contrario alle finalità inderogabilmente imposte dalla legge, il patto con il quale i soci si fossero impegnati a non deliberare l'azione di responsabilità nei confronti di un socio ex amministratore uscente della società. Nel caso di specie, infatti, l'impegno a non deliberare l'azione sociale di responsabilità contro l'ex-amministratore non solo è nullo, ma accedendo ad un contratto di vendita delle azioni, non può non riverberarsi cagionando la nullità anche quest'ultimo contratto (Cass. Civ. Sez. I, 7030/94 , in Giur comm., 1997, p.99)
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nota2

Salafia, in Le Società, 2001, p.1192.
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