Azione generale di rescissione per lesione



Mediante l'azione di rescissione per lesione (art. 1448 cod.civ.) l'ordinamento appresta, nel solo ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, un rimedio per contrastare l'eventualità in cui si verifichi una sperequazione enorme tra le due prestazioni.

L'art. 1448 cod.civ. contempla a tal proposito i requisiti che seguono, i quali devono concorrere simultaneamente (Cass. Civ. Sez.I, 3646/09; Cass. Civ. Sez. II, 2347/95; cfr. anche Cass Civ.Sez.III, 12116/03, secondo la quale non ricorre tra i detti requisiti alcun rapporto di subordinazione):

  1. Un elemento oggettivo, consistente nella sussistenza di una sproporzione qualificata tra le prestazioni dedotte nel contratto, tale che una di esse possieda un valore, da stimarsi al tempo del perfezionamento del contratto, inferiore alla metà rispetto all'altra. Si prenda quale esempio il caso di Tizio che vende a Sempronio un appartamento in Roma, del valore venale di lire centomilioni per il prezzo di lire quarantanovemilioni. E' evidente che l'attribuzione traslativa riconducibile alla parte danneggiata possiede un valore che eccede del doppio il valore della controprestazione (il prezzo pagato dall'acquirente). La lesione deve permanere al tempo della proposizione della domanda (III°comma art. 1448 cod.civ. ); giova inoltre rammentare che essa non rileva nei contratti aleatori. L'accertamento della lesione deve aver luogo con riferimento al tempo del perfezionamento del contratto (Cass. Civ., Sez. II, 3176/11).
  2. Un elemento che ha come termine di riferimento il soggetto leso, consistente nello stato di bisogno del contraente danneggiato. A questo proposito occorre chiarire che esso non si identifica con una situazione di povertà, bensì di mera difficoltà economica nota1, di una condizione tale da indurre il soggetto a compiere un atto di disposizione contrassegnato dalla riferita sperequazione tra le prestazioni (Cass. Civ. Sez. II, 4630/90). Se ad esempio Tizio, pur avendo un ingente patrimonio formato da proprietà immobiliari, non dispone di liquidità sufficienti per pagare un debito già scaduto (cfr. proprio sul punto relativo alla carenza di liquidità, Cass. Civ., Sez. VI-II, 12665/2014) e si decide a vendere disastrosamente uno dei propri beni allo scopo di procurarsi con urgenza quanto serve per provvedere ad onorare il debito, è evidente che questa particolare condizione incide sulla libera determinazione del suo volere. Da questa dinamica trae sostegno la teoria della rescissione come vizio della volontà di colui che compie l'atto di disposizione, ponendo in secondo piano il rilievo oggettivo della misura della lesione (ciò che da solo è invece sufficiente a giustificare il caso speciale di rescissione di cui all'art. 763 cod.civ. che sarà oggetto di separata analisi). Sul punto la giurisprudenza pare piuttosto porre in luce la pregnanza non soltanto soggettiva del requisito in considerazione (Cass. Civ., sez.III, n. 10815/04). Non importa inoltre distinguere quale sia la causa dello stato di bisogno: anche qualora essa fosse imputabile alla condotta della parte che si sia imprudentemente posta in una tale situazione, comunque il rimedio in esame rimarrebbe applicabile nota2.
  3. Un ulteriore elemento soggettivo, che ha come punto di riferimento il contraente che trae vantaggio dalla lesione. Esso consiste nell'approfittamento dello stato di bisogno dell'altra parte del contratto. Si discute se l'approfittamento consista nella mera conoscenza dello stato di bisogno della controparte e della sproporzione, concretandosi anche in un atteggiamento puramente omissivo di colui che intende trarre profitto dalla situazione, ovvero se richieda una qualche condotta attiva della parte. La giurisprudenza è prevalentemente orientata nel senso che sia sufficiente la semplice consapevolezza in ordine ai riferiti elementi (si pensi al caso del contraente che si limiti ad aderire alle insistenti richieste di chi vuole al più presto concludere il contratto per procurarsi ciò di cui ha bisogno) quando essa abbia costituito la spinta psicologica in ordine alla stipulazione (Cass. Civ., 6204/94) nota3. Come verificheremo partitamente, il contratto rescindibile non è suscettibile di convalida (art. 1451 cod.civ.), tuttavia il contraente contro il quale viene proposta l'azione di rescissione può evitarla offrendo di eliminare la sperequazione tra le prestazioni (art. 1450 cod.civ.). L'efficacia della pronunzia è retroattiva soltanto tra le parti (c.d. retroattività obbligatoria) nota4, non potendo invece pregiudicare i diritti acquistati dai terzi (art. 1452 cod.civ.). Il termine prescrizionale per esercitare l'azione è di un solo anno, dunque particolarmente breve, nè risulta ammissibile, come invece accade per l'azione di annullamento, far valere perpetuamente la patologia in via di eccezione.

Particolare difficoltà pone infine il caso del contratto concluso a condizioni tali da integrare gli estremi dell'illecito penale del reato di usura (art. 644 cod.pen.).

Note

nota1

Così Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.889; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.819; Marini, Rescissione (diritto vigente), in Enc. dir., p.974; Rizzo, Sulla nozione di "stato di bisogno" nella rescissione per lesione, in Rass. dir. civ., 1980, p.173.
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nota2

Si vedano Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.943; Roppo, cit., p.890; Minervini, La rescissione, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1437.
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nota3

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.548; Roppo, cit., p.892; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.687; Pinori, L'approfittamento dello stato di bisogno nella rescissione per lesione, in N. giur. civ. comm., I, 1995, p.691.
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nota4

Cfr. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1959, p.678; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.312.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MARINI, Rescissione, Enc.dir.
  • MINERVINI, La rescissione, Torino, Tratt. Rescigno, 1999
  • PINORI, L'approfondimento dello stato di bisogno nella rescissione per lesione, N. giur. civ.comm., I, 1995
  • RIZZO, Sulla nozione di "stato di bisogno" nella rescissione per lesione, Rass.dir.civ., 1980
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001

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