L'art.
763 cod.civ. prevede in generale che la divisione concernente i beni ereditari possa essere rescissa quando taluno tra i coeredi dia la prova di essere stato leso oltre il quarto rispetto alla misura della quota spettantegli
nota1.
Il II comma della norma citata estende il rimedio in discorso specificamente alla divisione effettuata dal testatore. L'azione di rescissione è ammissibile evidentemente
solo quando si possa avere un raffronto fra l'entità della quota assegnata ed il riparto dei beni (Cass. Civ. Sez.II,
6449/08 ). Ciò conferma la necessità di una
previa istituzione di quota anche nella divisione fatta dal testatore
nota2. Qualora infatti non sussistesse l'indicazione di una quota astratta, successivamente concretata dal testatore in beni specifici, non sarebbe possibile operare un raffronto tra la valorizzazione dei singoli cespiti assegnati e la misura delle quote. Vi è di più: quando il testatore si fosse limitato a distribuire i beni senza indicare la quota a ciascuno spettante, la fattispecie dovrebbe essere qualificata nell'ambito dell'art.
588 cod.civ. come
institutio ex re certa. La praticabilità della rescissione ne sarebbe assolutamente pregiudicata, in quanto le quote di ciascun coerede potrebbero essere eventualmente ricavate solo a posteriori, da una valutazione dei beni singolarmente assegnati a ciascuno. E' appena il caso di segnalare che rimarrebbero comunque esperibili ulteriori iniziative (es.: azione di riduzione) a tutela dei diritti del legittimario eventualmente leso dalla ripartizione dei beni operata dal de cuius
nota3.
Quanto riferito risulta utile per risolvere fattispecie peculiari, quale il caso del testatore che abbia istituito erede un soggetto non legittimario nella intera quota disponibile, in concreto poi assegnandogli beni aventi valore inferiore.
Quid juris?. A tal riguardo è stato deciso che, non esistendo un'azione simmetrica rispetto a quella di riduzione, l'unico rimedio esperibile è quello di cui all'art.
763 cod.civ, con la conseguenza che valori di scostamento inferiori al quarto non vedrebbero la praticabilità di alcuna azione (
Cass. Civ. Sez. II, 24169/2021).
Note
nota1
V. Pelaggi, Divisione ereditaria ed azione di rescissione, in Giur. agraria it., vol.I, 1975, pp.12 e ss..
top1nota2
Così, tra gli altri, Amadio, La divisione del testatore, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.99. Il rimedio rescissorio avrà proprio la funzione di risolvere "l'intima contraddizione" tra volontà relativa alla porzione e volontà relativa alla quota (Forchielli, Della divisione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.524).
top2nota3
Cfr. Mengoni, La divisione testamentaria, Milano, 1950, p.174; Gazzara, voce Divisione ereditaria (dir. priv.), in Enc. dir., p.437.
top3Bibliografia
- AMADIO, La divisione del testatore, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol. II, 1994
- FORCHIELLI, Della divisione: art. 713-768: libro secondo - delle successioni, Roma, Delle successioni, 1978
- GAZZARA, Divisione ereditaria, Enc.dir.
- MENGONI, La divisione testamentaria, Milano, 1950
- PELAGGI, Divisione ereditariaed azione di rescissione, Giur.agraria it., I, 1975