Azione di danno temuto



L'art. 1172 cod.civ. prevede un'azione a favore del proprietario, del titolare di altro diritto reale di godimento o del possessore che abbiano motivo di temere che possa incombere il pericolo di un danno grave e prossimo al bene che forma l'oggetto del diritto o del possesso nota1 .

Legittimato attivamente nota2 in ordine alla proposizione della denunzia di danno temuto è dunque tanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento quanto il semplice possessore che abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa, derivi pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso, non ricorrendo ovviamente il caso previsto dalla norma di cui all'art. 1171 cod.civ., vale a dire di una nuova opera (art. 1172 cod.civ.) (Cass. Civ. Sez. II, 141/95 ; Cass. Civ. Sez. II, 4531/92 ).

Prevede la norma in esame che il giudice possa disporre in concreto imponendo provvedimenti atti ad ovviare il pericolo o che venga prestata idonea garanzia per gli eventuali danni, come ad esempio stabilendo una cauzione ai fini del risarcimento del danno.

Note

nota1

Il danno temuto, al contrario di quanto presupposto dall'art. 1171 cod.civ., non deriva da un'attività umana, bensì dalla stessa situazione dei luoghi. Altra differenza tra i due rimedi si palesa nel fatto che nella denunzia di danno temuto non è fissato un termine di decadenza per la proposizione dell'azione: questa è ammessa sino a quando sussista il pericolo. L'osservazione è quasi banale: fa difetto nella specie l'esecuzione di un opera a far tempo dall'intrapresa della quale poter computare un termine decadenziale. Cfr. Mario ed Enrico Dini, La denunzia di danno temuto, Milano, 1982.
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nota2

Per quanto attiene alla legittimazione passiva, essa deve riconoscersi in capo al solo proprietario. La norma di cui all'art.1172 cod.civ. tende infatti a sanzionare l'inerzia del proprietario in relazione alla rimozione della causa del pericolo. Si vedano Sacco, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.639 e Masi, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.519.
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Bibliografia

  • DINI, La denunzia di nuova opera, Milano, 1985
  • MASI, Denunzia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982

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