L'azione per apposizione di termini, a differenza dell'azione di regolamento di confine, presuppone la certezza del confine. Essa è funzionale a far apporre o a ristabilire i cippi, i simboli del confine tra due fondi, nel caso di mancanza o di irriconoscibilità (art.
951 cod.civ.).
Con questo rimedio ciascun proprietario, a prescindere da qualsiasi discussione sulla proprietà o sulla sua estensione, può domandare che i segni esteriori e visibili idonei a delimitare i rispettivi fondi confinanti siano posti o ristabiliti a spese comuni.
Non v'è bisogno di prove.
Legittimati attivi e, ad un tempo, legittimati passivi sono
i proprietari contigui. Deve tuttavia ritenersi che l'azione possa essere promossa anche da altri interessati, quali l'enfiteuta, l'usufruttuario, l'affittuario, anche se
costoro, quando la cosa non interessi il proprietario, dovranno sostenere la spesa comune col confinante
nota1 .
Note
nota1
Secondo il Bianca l'usufruttario non sarebbe legittimato ad esperire l'azione in esame (cfr. Bianca,
Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p. 442). L'A. reputa inoltre che essa abbia carattere reale in relazione all'inquadramento operato nel codice civile, che annovera il rimedio nell'ambito delle azioni a difesa della proprietà. Al contrario, la dottrina qualifica l'azione come di natura (almeno inizialmente) personale. Nel corso del processo tuttavia la domanda potrà subire eventuali modificazioni quando sorga tra le parti contrasto circa la determinazione del confine; Salaris,
Le azioni a difesa della proprietà, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p. 692; Gambaro,
Apposizione di termini e regolamento di confini, (azione per), in Enc. giur. Treccani.
top1Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985