Disputa non sopita è quella relativa alla praticabilità, nell'ipotesi di vendita di una cosa affetta da vizi,
dell'azione di esatto adempimento quale alternativa rispetto alle azioni redibitoria o estimatoria.Ciò comporterebbe, nel caso di accoglimento,
la condanna del venditore alla sostituzione delle cose difettate con altre esenti da vizi.La dottrina è divisa
nota1, mentre la giurisprudenza si è pronunziata in senso assolutamente negativo anche nell'ipotesi in cui il rimedio in esame venga proposto in concomitanza con l'azione risarcitoria, la quale pure presuppone una condotta colpevole del venditore (Cass.Civ. Sez. II,
4382/85 ; Cass.Civ. sez. II,
4980/83 ; Cass.Civ. Sez. II,
4565/79 ). Anche in quest'ultimo caso infatti non sarebbe configurabile, neppure sussidiariamente, l'esistenza di un'obbligazione di
facere della quale possa essere domandato in via giudiziale l'adempimento. Il nodo è costituito proprio dall'essenza della garanzia, che consiste nell'assicurare l'equilibrio delle attribuzioni patrimoniali programmate dalle parti, non avendo a che fare, stante la preesistenza degli eventuali difetti della cosa rispetto alla consegna del bene, con una condotta del debitore-venditore qualificabile come prestazione. E' stato significativamente scritto che, accogliendo il contrario parere, si aprirebbe la via ad una seconda vicenda traslativa
nota2 . Una differente conclusione potrebbe essere raggiunta in relazione all'eventuale
ampliamento convenzionale della garanzia. Le parti della vendita ben potrebbero convenire per la scoperta di difetti della cosa alienata rimedi aggiuntivi, quali per l'appunto l'azione di esatto adempimento a favore del compratore: è stato deciso che, in tal caso, essa non sarebbe soggetta ai termini decadenziali e prescrizionali di cui all'
art.1495 cod.civ. (si veda Cass.Civ. Sez. II,
9352/91 ).
Note
nota1
Mentre v'è chi propende per la tesi affermativa, reputando l'azione di adempimento un rimedio assolutamente generale, come tale applicabile anche alla vendita, con speciale riferimento alla garanzia (cfr. in questo senso Rubino,
La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.829 e Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.109). Secondo l'opinione maggioritaria questo esito interpretativo viene comunque negato sulla scorta dell'assoluta peculiarità della tutela che riguarda la garanzia. I presupposti ed i caratteri differirebbero infatti assolutamente rispetto alla generale problematica della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni (cfr. per tutti Luminoso,
I contratti tipici e atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.156 e ss. e Martorano, La tutela del compratore per i vizi della cosa, Napoli, 1959, p.37)
top1nota2
Così Bianca,
La vendita e la permuta, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.895.
top2Bibliografia
- BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
- MARTORANO, La tutela del compratore per i vizi della cosa, Napoli, 1959
- MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
- RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971