Azione del terzo nei confronti del mandante



L'attenzione degli interpreti si appunta generalmente sul problema del meccanismo di acquisto in capo al mandante della proprietà delle cose mobili e della titolarità dei crediti alla luce del II° comma dell'art. 1705 cod.civ. nonché del I° comma dell'art. 1706 cod.civ. . Il nodo concettuale sottostante al modo di disporre di queste due norme è indubbiamente quello della giustificazione dei poteri del mandante, il quale appunto è legittimato ad agire nei confronti di un soggetto che per lui deve essere considerato terzo (cioè colui che ha contrattato con il mandatario privo di poteri rappresentativi), riscuotendo i crediti o agendo in rivendicazione.

Cosa dire tuttavia della posizione del terzo? Può costui agire nei confronti del mandante?

Il terzo potrebbe infatti avere un interesse di segno eguale e contrario ad agire direttamente nei confronti del mandante, senza coinvolgere un soggetto che, in definitiva, non è il destinatario finale della negoziazione (cioè il mandatario, che potrebbe essere anche incapiente dal punto di vista patrimoniale).

Ha dunque il terzo (tale rispetto al contratto di mandato) la possibilità di convenire in giudizio il mandante, ad esempio per sentirlo condannare al pagamento di una somma di denaro quale prezzo della vendita di merce già consegnata al mandatario?

I pareri in merito sono assolutamente contrastanti. La giurisprudenza sembrerebbe, seppure implicitamente, contraria (Cass.Civ. Sez. III, 2202/77 ; Cass.Civ. Sez. II, 6501/79 ; Cass.Civ. Sez. II, 78/93 ). In merito si può osservare che le norme di cui agli artt. 1705 , 1706  cod.civ. pongono regole del tutto eccezionali, divergenti rispetto ai principi generali. Si aggiunga che non si potrebbe tecnicamente riferire di un rapporto sussistente tra mandante e terzo, poiché la legge fa menzione dell'attribuzione al mandante del mero esercizio dei diritti di credito e dell'azione di rivendicazione nota1.

E' tuttavia anche vero che la legge (art.1705 cod.civ. ) parla significativamente di sostituzione del mandante al mandatario. Si può dunque descrivere la fattispecie in chiave di una facoltà di sostituzione che ha quale esito il mutamento dei termini soggettivi del rapporto. Espunto il mandatario, il rapporto si svolge tra mandante e l'altra parte, la quale, per tale motivo, perderebbe la qualificazione di terzo. D'altronde sembrerebbe assolutamente incongruo che le regole di cui agli artt. 1705 apri, 1707 cod.civ.  funzionino a senso unico nota2. Si rifletta sullo squilibrio di una situazione nella quale, essendo il mandatario incapiente, il mandante potrebbe invocare ogni tutela (compresa quella di cui all'art. 1707 cod.civ. , sottraendo dunque all'esecuzione i beni acquistati dal mandatario per conto di esso mandante) mentre il terzo rimarrebbe beffato. Il tutto si presterebbe a facili frodi. Si pensi al caso in cui il mandante ed il mandatario si intendano tra loro proprio allo scopo di frodare le ragioni di ignari contraenti i quali, in esito alla conclusione di atti di alienazione, da un lato sarebbero soggetti alle azioni di rivendicazione (né potrebbero agire sui beni oggetto delle contrattazioni, dato il riferito tenore dell'art. 1707 cod.civ. apri ), dall'altro non potrebbero neppure agire nei confronti del mandatario.

Note

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In questo senso la dottrina preminente (Sacco, Principio consensualistico ed effetti del mandato, in Foro it., I, 1966, c.1391; Santagata, Crediti ex mandato e sostituzione del mandante, in Riv.dir.civ., I, 1963, p.660; Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir.da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1984, p.223) ritiene di dover escludere la proponibilità di dette azioni ad opera del terzo.
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nota2

Ravvisa questa disparità di trattamento Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.V, Milano, 1972, p.45.
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Bibliografia

  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
  • SACCO, Principio consensualistico ed effetti del mandato, Foro It., 1966
  • SANTAGATA, Crediti ex mandato e sostituzione del mandante, Riv.dir.civ. , I, 1963

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