Avveramento della condizione (testamento)



Una volta che siasi verificato l'evento assunto in considerazione dalla clausola condizionale sospensiva, la delazione diviene operativa. L'erede può accettare: l'efficacia di tale atto retroagirà al momento dell'apertura della successione. Altrettanto si può dire per il legatario, la cui qualifica sarà tale a far tempo sempre dalla morte del de cuius. L'efficacia retroattiva della condizione è espressamente disposta dall'art.646 cod.civ. , norma che cala nella dimensione specifica del fenomeno successorio a causa di morte il generale principio di cui all'art. 1360 cod.civ.nota1.

L'art. 645 cod.civ. detta inoltre una speciale disposizione per il caso in cui la verificazione dell'evento dedotto sotto la condizione sospensiva non sia semplicemente casuale, piuttosto dipendendo dalla volontà di un soggetto implicato nel fenomeno successorio. Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è stato indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria (in sede di giurisdizione volontaria: cfr. Cass.Civ. Sez. II, 5958/88) affinchè lo fissi ex art. 749 cod.proc.civ. . L'opportunità di questa regola è evidente, mirando a contenere la fase dell'incertezza che, nella specie, dipenderebbe unicamente dalla volontà di colui che deve compiere una certa azionenota2.

Per quanto invece attiene alla condizione risolutiva, intervenuto l'evento, sempre in conseguenza del principio della retroattività, la delazione dell'istituito viene eliminata retroattivamente (Cass.Civ. Sez. II, 2737/75). E' tuttavia evidente l'impossibilità a livello storico di una integrale elisione dell'operato di quello che, ex post, può essere considerato un erede "a tempo": cosa dire infatti degli atti (talvolta indispensabilmente intesi alla gestione dei beni ereditari) da costui posti in essere medio tempore ? La legge al riguardo detta all'art.646 cod.civ. la regola della salvezza degli atti di ordinaria amministrazione, perdendo al contrario ogni effetto gli altri atti di disposizione eventualmente posti in esserenota3. L'erede ed il legatario sono tenuti a restituire i frutti soltanto dal momento in cui l'evento condizionale si sia prodotto. La relativa azione si prescrive in cinque anni.

Note

nota1

E' il caso di notare al riguardo la diversa impostazione del previgente codice civile del 1865, il cui art. 853 disponeva che la disposizione testamentaria sottoposta a condizione sospensiva fosse inefficace qualora il soggetto istituito fosse defunto anteriormente alla verificazione del relativo evento.
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nota2

Si ritiene (Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico, dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.309) che questa norma non abbia alcun carattere di originalità nel nostro ordinamento, costituendo un'applicazione del principio generale di cui all'art.1183 cod.civ..
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nota3

Restano salvi tutti gli atti conservativi compiuti dall'erede risolutivamente condizionato, sia che si tratti di atti di ordinaria amministrazione sia di straordinaria amministrazione (Pelosi, La proprietà risolubile nel negozio condizionato, Milano, 1975, p.41). Perdono invece di efficacia gli atti di disposizione, salva la possibilità dell'acquirente di buona fede di beni mobili di fare salvo il proprio acquisto ex art.1153 cod.civ. (Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1952, p.221). Non potrà invece costui avvalersi della tutela prevista in tema di acquisto dall'erede apparente, giacché egli avrà concluso un contratto di acquisto da un soggetto che non tanto sembra erede, quanto effettivamente riveste tale carattere (Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.532).

Minori problemi suscita invece il meccanismo della retroattività nel caso di erede sospensivamente condizionato, giacché medio tempore gli atti saranno compiuti dall'amministratore (debitamente autorizzato) e perciò saranno pienamente opponibili anche nei confronti dell'erede, una volta che la condizione si sia verificata. A quest'ultimo spetterà il diritto di essere immesso nel possesso dei beni e dei frutti percepiti dall'amministratore (in natura o a mezzo dell'equivalente in danaro, a seconda del tipo di frutti: cfr. Caramazza, cit., p.311).
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • PELOSI, La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato, Milano, 1975

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