La cosiddetta autotutela convenzionale è basata
sull'accordo preventivamente raggiunto tra le parti di un rapporto . E' possibile in questo ambito distinguere, in base alla funzione svolta, tra strumenti di autotutela aventi finalità ricognitiva, satisfattoria e cautelare
nota1.
Si pensi, quali esempi della prima tra le citate funzioni, all'
arbitrato ed alla
confessione stragiudiziale, alla
cessione dei beni ai creditori ed alla
anticresi quale mezzo di soddisfacimento alternativo all'adempimento, infine alle figure del
sequestro convenzionale, delle
garanzie reali (ipoteca, pegno), nonchè all'apposizione di
clausola penale per quanto attiene alla funzione cautelare
nota2.
Tramite il sequestro convenzionale il legislatore ha voluto invece predisporre una forma di autotutela privata e preventiva
nota3 garantendo la custodia della cosa oggetto della controversia in attesa della soluzione della controversia circa la titolarità dei diritti relativi alla medesima.
Si pensi anche alla convenzione con la quale il mutuatario pattuisca con il mutuante che le somme oggetto del mutuo vengano costituite in deposito presso il mutuante stesso a garanzia della destinazione di esse ad uno scopo determinato. Si tratta di una clausola che svolge una chiara funzione di garanzia del credito (Tribunale di Roma,
14/03/1980 ).
Note
nota1
Si confronti Betti, Autotutela , in Enc. dir., 1959, pp.532 e ss..
top1nota2
Occorre notare che lo strumento del mandato quale figura giuridica di base appare accomunare molte delle figure di cui sopra: l'arbitrato irrituale può esser infatti definito in chiave di arbitraggio di un accordo transattivo, vale a dire la determinazione rimessa ad un terzo del contenuto di una transazione, la cessio bonorum quale mandato ad alienare i beni, il sequestro convenzionale come un mandato a custodire.
top2nota3
Così in dottrina p.es. Provinciali, Il sequestro di azienda, Napoli, 1959, p.4.
top3Bibliografia
- BETTI, voce Autotutela (dir. civ.), Enc.Dir.
- PROVINCIALI, Il sequestro di azienda, Napoli, 1959
Prassi collegate
- Studio n. 24-2012/E, La vendita delle case in pegno