Autonomia dell'agente di commercio





L'agente di commercio organizza la propria attività liberamente, sopportando il rischio economico relativo. Egli non è dunque un lavoratore subordinato, bensì un soggetto autonomo. V'è chi ha affermato che l'agente sarebbe un piccolo imprenditore, rientrante nella categoria degli imprenditori ausiliari ex n.5  art.2195 cod.civ. nota1.

Questa affermazione deve essere tuttavia concretamente ambientata nella realtà quotidiana, alla luce delle obbligazioni facenti capo all'agente (sia in senso generico, con riferimento all'obbligo di tenere una condotta diligente, ciò che comporta un'attività non occasionale o sporadica, sia in senso specifico, relativamente agli obblighi di informativa e di protezione del credito). Assai rilevante è osservare che spesso l'agente dispone di una modesta organizzazione che lo pone in una situazione di soggezione di fatto rispetto al preponente. E' per questo motivo che si parla anche di parasubordinazione, evocando appunto una situazione in cui alla teorica piena autonomia dell'agente fa riscontro pratico una sudditanza economica e gestionale rispetto al preponente nota2. A questo proposito è di fondamentale importanza ricordare che il contratto di agenzia si conforma agli accordi collettivi predisposti dal sindacato di categoria e che l'agente ha diritto a percepire un'indennità di fine rapporto (art. 1751 cod.civ.) simile a quella che l'art.2120 cod.civ. attribuisce al prestatore di lavoro subordinato.

In definitiva, anche se nel codice civile non vengono introdotte distinzioni, è possibile distinguere di volta in volta se l'agente rivesta o meno la qualità di imprenditore. Ad ulteriore riprova di ciò si pensi che da un lato l'art. 409 , cod.proc.civ. (come modificato ad opera dell' art. 1  della legge n. 533/1973), contempla al numero 3 il rapporto di agenzia tra quelli assoggettati al rito previsto per le controversie in materia di lavoro, dall'altro che l'art.6  della l. 3 maggio 1985, n. 204  contempla  invece l'ipotesi in cui l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da una società (prescrivendo che in questo caso i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse).

E' dunque possibile distinguere due tipi specifici di rapporto agenziale: il primo qualificato dalla prevalente prestazione dell'opera dell'agente (pertanto simile ad un rapporto di lavoro subordinato); il secondo in cui assume un rilievo assorbente l'aspetto organizzativo, ciò che importa la considerazione dell'agente in chiave di imprenditore nota3 .

Note

nota1

Così Zanelli, Studi sull'agenzia, Milano, 1968, p.107; Baldi, Il contratto di agenzia, Milano, 1981, p.51.
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nota2

L'autonomia dell'agente implica la libera organizzazione del tempo, degli itinerari da seguire, dei clienti da visitare, sopportando egli le spese necessarie. Tutto ciò presuppone l'assunzione a carico dell'agente di un  rischio (Baldi, voce Agenzia, in Enc.giur.Treccani, 1988, p.2). Fa perciò difetto il requisito dell'autonomia in relazione al c.d. "piazzista", il quale è un vero e proprio lavoratore dipendente. La stessa cosa si può dire per il "commesso viaggiatore" parimenti da considerare un lavoratore subordinato (Mirabelli, Dei contratti in generale , in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1980, p.636).
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nota3

Mirabelli, cit., p.631. 
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Bibliografia

  • BALDI, Agenzia, Enc.giur.Treccani, I, 1988
  • BALDI, Il contratto di agenzia, Milano, 1981
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967
  • ZANELLI, Studi sull'agenzia, Milano, 1968

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