Autenticazione notarile della firma elettronica



Il testo dell'art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) risultante dalle modifiche introdotte con D.Lgs. 235/2010 prevede al I comma che si ha per riconosciuta la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Si è perso l'originario riferimento alla firma elettronica qualificata, estendendo anche alle altre firme elettroniche avanzate (aprendo così la porta ad ulteriori specie di firme previste dalla legislazione europea) l'efficacia propria dell'art. 2703 cod.civ. nota1.

Il II comma della predetta norma si occupa dell'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata. Tale attività consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Da un certo punto di vista l'attività notarile è simile a quella che sostanzia l'autenticazione di una scrittura privata. Ciò tuttavia non basta: in relazione al documento informatico tale attività si deve estendere anche alla verifica della validità delle credenziali di firma del sottoscrittore. Da ultimo il notaio deve controllare il contenuto dell'atto, in relazione alle statuizioni eventualmente contrastanti con la legge nota2.
La possibilità di autenticare la firma elettronica si armonizza con le prescrizioni di cui all'art. 21 del Codice dell'amministrazione digitale. La norma, che si occupa dell'efficacia probatoria quanto alla paternità del documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (formata nel rispetto delle regole tecniche, di cui, da ultimo, al DPCM 22/02/2013), stabilisce che il medesimo possieda semplicemente la valenza di cui all'art. 2702 cod. civ.. Questa regola assume dunque attualmente un preciso significato giuridico. V'è tuttavia da rimarcare come la possibilità di autenticare la firma elettronica avanzata (ciò che costituisce conferma del fatto di non poterla considerare sottratta al disconoscimento) era stata incomprensibilmente mantenuta anche nel tempo successivo all 'entrata in vigore dell'abrogato D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 nota3 (le cui disposizioni erano state recepite nel T.U. 445/00 per effetto del D.P.R. 137/03 ). Non si vedeva infatti che bisogno vi fosse di autenticare una sottoscrizione che era di per sé riconducibile con certezza al soggetto che l'ha apposta (nel senso che l'apparente autore della stessa non avrebbe potuto disconoscerne la paternità). Né si poteva concludere nel senso che questa formalità sarebbe stata funzionale alla trascrizione dell'atto ogniqualvolta questa si palesasse necessaria nota4. Come è noto, ai fini della possibilità di dar corso alle formalità di trascrizione, l'art. 2657 cod. civ. richiede un titolo consistente alternativamente in una sentenza, un atto pubblico ovvero una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Appariva quantomeno logico che, una volta stabilito che la firma digitale facesse piena prova della paternità del documento, essendo la provenienza del documento attestata dalla procedura di validazione legale nota5, ai titoli di cui all'art. 2657 cod. civ. si sarebbe aggiunto automaticamente il documento munito di firma digitale.

Attualmente, chiarita l'insussistenza, ex se, della non ripudiabilità per effetto della mera apposizione di una firma elettronica, ancorchè avanzata, il sistema dell'autenticazione si basa comunque su una sorta di "doppio binario". Infatti è prevista non soltanto la possibilità di un'autenticazione di una firma apposta elettronicamente dalla parte, ma anche di un'attività riconducibile a quella tradizionalmente manuale. Come infatti altrimenti intendere il riferimento fatto dal II comma dell'art. 25 in esame all'"acquisizione digitale della sottoscrizione autografa"?
Sembra che con tale espressione si sia voluto assicurare la praticabilità di un'acquisizione mediante scansione ottica di una sottoscrizione manualmente eseguita e che una siffatta attività risulti funzionale a quella di autenticazione. Soltanto la prassi riferirà se, in concreto, ci si sia spinti troppo oltre. E' infatti di tutrta evidenza come la composizione dell'immagine digitale della sottoscrizione manuale si presti di per sè ad abusi e frodi, soprattutto in riferimento alla eventuale ricomposizione di documenti cartacei eseguita con tecniche informatiche.

Note

nota1

L'autentica notarile della firma digitale non consiste più nella attestazione ad opera del notaio che la firma digitale è stata apposta in sua presenza (cfr. Liserre-Jarach, Forma, in Il contratto in generale, t. 3, in Tratt.dir.priv., vol. XIII, Torino, 1999, p. 466).Infatti il testo originario della norma di riferimento è stato mutato in maniera tale da ricomprendere non solo ogni specie di firma elettronica avanzata (cfr. la Direttiva 1999/93/CE), ma anche l'acquisizione digitale di una sottoscrizione analogica.
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nota2

Questa prescrizione non può che essere salutata con favore, nel solco della via che conduce alla sostanziale equiparazione dei controlli notarili relativi alla scrittura privata rispetto a quelli che presiedono alla stipulazione dell'atto pubblico. Cfr. anche la modificazione dell'art. 72 l.n. in relazione alla facoltà di rilasciare gli originali delle scritture private introdotta per effetto della Legge 28 novembre 2005, n. 248. Non sembra pertanto siano da condividere le valutazioni del Clarizia, Il documento informatico sottoscritto: alcune note a margine del codice dell'amministrazione digitale, in Diritto dell'internet, 2005, n. 3, p. 221.
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nota3

Analogamente Petrelli, Documento informatico, contratto in forma elettronica e atto notarile, in Notariato, 1997, n. 6, p. 581.Non era facile conferire un senso all'art. 24 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (norma abrogata dal Codice dell'amministrazione digitale), il cui I comma stabiliva che si ha per riconosciuta ex art. 2703 cod. civ. la firma digitale la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Il prosieguo della norma costituiva un adattamento del II comma dell'art. 2703 cod. civ. alla peculiarità della sottoscrizione digitale. Veniva infatti precisato che l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta alla sua presenza, che la chiave (privata) utilizzata è valida e che "il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico". Una lettura del sistema previgente volta a conciliare tali antinomie ipotizzava un doppio binario. Nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione l'autenticazione avrebbe potuto essere pretermessa senza che ledere la certezza della paternità del documento (es. per le istanze inoltrate per via telematica, ex art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in combinazione del modo di disporre del II comma dell'art. 38 del citato D.P.R.). Nell'ambito dei rapporti negoziali sarebbe invece rimasta centrale la funzione notarile, possedendo l'autenticazione anche la funzione di controllo della liceità della volontà privata nonchè della libera e corretta formazione del consenso.
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nota4

Cfr. Bianca, Diritto Civile, vol. III, Milano 2000, p. 311.
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nota5

Così Bianca, op.cit., p. 306 che tuttavia, non condivisibilmente, sosteneva questa tesi anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 10/02.
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Bibliografia

  • LISERRE-JARACH, Forma. Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv., XIII, 1999
  • PETRELLI, Documento informatico, contratto in forma elettronica e atto notarile, Notariato, 6, 1997

Prassi collegate

  • Quesito n. 991-2013/C, Autentica amministrativa
  • Quesito n. 27-2013/DI, Conservazione a norma – modalità di apposizione delle firme delle parti – firma massiva

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