Aumento del capitale sociale in presenza di azioni a voto plurimo


Massima

Qualora una società per azioni abbia emesso azioni a voto plurimo ai sensi dell’art. 2351, comma 4, cod. civ.:
  • in caso di aumento gratuito del capitale sociale mediante emissione di nuove azioni, agli azionisti detentori di azioni a voto plurimo spettano azioni del medesimo tipo in conformità a quanto disposto dall’art. 2442, comma 2, cod. civ.;
  • in caso di aumento del capitale sociale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, in applicazione analogica dell’art. 145, comma 8, T.U.F., salvo diversa disposizione dello statuto, i possessori delle azioni a voto plurimo hanno diritto di opzione su azioni a voto plurimo della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni a voto plurimo di altra categoria ovvero su azioni ordinarie.

Motivazione

Nelle operazioni di aumento di capitale effettuate da una società per azioni che abbia già emesso azioni a voto plurimo, vanno individuati i diritti spettanti ai soggetti titolari di azioni di tale tipo.

In caso di aumento gratuito del capitale, nella ipotesi disciplinata dall’art. 2442, comma 3, cod. civ., sarà aumentato sia il valore nominale delle azioni ordinarie sia il valore nominale delle azioni a voto plurimo; ove invece l’assemblea decida di effettuare l’aumento gratuito attraverso l’emissione di nuove azioni, è imprescindibile il rispetto del principio posto dall’art. 2442, comma 2, cod. civ. (in base al quale le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione): agli azionisti detentori di azioni a voto plurimo dovranno quindi essere assegnate azioni di nuova emissione del medesimo tipo.

In caso di aumento oneroso del capitale (e sempre che la deliberazione di aumento non preveda la esclusione o la limitazione del diritto di opzione), invece, ove all’interno della società vi siano più categorie di azioni, si ritiene che l’assemblea non sia obbligata al rispetto della proporzione esistente tra le varie categorie di azioni, potendo invece decidere di emettere, ad esempio, solamente azioni ordinarie o solamente azioni appartenenti a una o più categorie speciali (nel rispetto, in ogni caso, delle norme inderogabili di legge, come ad esempio l’art. 2351, comma 2, cod. civ.).

Questa maggiore libertà rispetto all’ipotesi dell’aumento gratuito si fonda, in primo luogo, sul fatto che l’art. 2441 cod. civ. non impone che le azioni di nuova emissione debbano avere le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione (come invece richiede l’art. 2442 cod. civ.), e, in secondo luogo, dall’applicazione dell’art. 145, comma 8, d.lgs. n. 58/1998, per il quale “salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni ordinarie”. Si è quindi creduto di seguire la interpretazione maggioritaria, per la quale l’art. 145, comma 8, d.lgs. 58/1998 sarebbe espressione di un principio generale: da ciò consegue che – salva comunque la possibilità di una diversa previsione statutaria – in caso di aumento del capitale sociale a pagamento i possessori di azioni a voto plurimo hanno diritto di opzione su azioni a voto plurimo della stessa categoria o, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni a voto plurimo di altra categoria ovvero su azioni ordinarie.

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