Attribuzione mortis causa dell'usufrutto e della nuda proprietà a soggetti diversi



Si faccia il caso di Tizio che lasci la nuda proprietà di tutti i suoi beni a Primo, contestualmente attribuendone l'usufrutto a Secondo. E' chiaro che in questo modo si verifica una situazione tale da dar vita, in fatto, ad un risultato analogo a quello del fedecommesso (art.692 cod.civ. ). Primo non potrà, fino a quando sarà in vita Secondo, trarre alcun godimento concreto dei beni lasciatigli, i quali d'altronde dovranno essere amministrati e curati da Secondo in maniera diligente. Costui dovrà sia farne salva la rerum substantia, sia conservarli onde far salvo il diritto del nudo proprietario, non potendo nè venderli nè cederli in alcun modo.

E' chiaro dunque che per il tramite della predetta disposizione possa essere in concreto perseguita una finalità simile a quella della sostituzione fedecommissaria anche al di fuori dei casi in cui essa è eccezionalmente consentita dalla legge nota1.

Ciò premesso, occorre tuttavia rimarcare come il fenomeno appena descritto si qualifichi in maniera assolutamente divergente rispetto al fedecommesso. Anzitutto non v'è alcun ordine successivo. Sia l'attribuzione della nuda proprietà, sia quella dell'usufrutto sono contemporanee ed idonee a sortire subitanea efficacia, entrambe direttamente promanando dal testatore nota2 . E' ben vero che prima della morte dell'usufruttuario la posizione del nudo proprietario è qualificata da una serie di poteri e di facoltà piuttosto limitate, ma questo dipende dalla peculiare consistenza del diritto di proprietà nuda e non dall'inattualità della titolarità della situazione soggettiva. Si ponga mente ancora all'incertezza della situazione del sostituito, la cui premorienza rispetto all'istituito cagiona la devoluzione ai successibili di quest'ultimo dell'oggetto del fedecommesso (art.696 cod.civ. ). Nell'ipotesi in esame invece l'effetto favorevole della consolidazione del diritto pieno per il nudo proprietario è un evento certo, dipendente dalla forza espansiva propria della situazione soggettiva. Venendo meno il nudo proprietario nel tempo che precede la morte dell'usufruttario, i beni saranno devoluti agli eredi del primo e non già del secondo, essendo la nuda proprietà un diritto appartenente a tutti gli effetti all'asse ereditario del titolare della stessa nota3. Infine la vicenda descritta non si compendia in un fenomeno successorio ( Cass. Civ. Sez. II, 243/95 ), per l'appunto dipendendo, come sopra detto, dalla particolare struttura del diritto, suscettibile di espandersi una volta venuto meno l'usufrutto nota4.

Nella varietà delle espressioni adoperate dal testatore può rimanere il dubbio se si tratti di sostituzione fedecommissaria ovvero di attribuzione separata di usufrutto e di nuda proprietà. Si pensi a colui che abbia disposto dei propri beni in favore di Tizio, sua vita natural durante e, dopo la sua morte a favore di Caio. Al riguardo si è prospettato l'utilizzo di criteri ermeneutici comunque volti a preservare l'efficacia del negozio testamentario, quali il principio che si ritrae dall'art. 1367 cod.civ. apri nota5.

Note

nota1

Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Arttt. 679-712), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.285.
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nota2

Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.532.
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nota3

Bernardi, La sostituzione fedecommissaria, in Le successioni testamentarie (cod.civ.624-712), a cura di Bianca, in Giur. sist. di dir.civ. e comm., Torino, 1983, p.421.
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nota4

La successiva consolidazione rappresenta un effetto proprio della nuda proprietà e non produce, dunque, alcun fenomeno successorio: Giuliani, Fedecommesso. Legato privativo e legato in conto di legittima, in Temi romana, 1985, p.784; Azzariti, Disposizione testamentaria, sostituzione fedecommissaria, legato a tacitazione di legittima, in Giur. di merito, 1986, p.4; Rossi, Il testamento, Milano, 1988, p.177.
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nota5

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.590.

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Bibliografia

  • AZZARITI, Disposizione testamentaria, sostituzione fedecommissaria, legato a tacitazione di legittima, Giur. di merito, 1986
  • BERNARDI, La sostituzione fedecommissaria, Torino, Giur. sist. di dir. civ. e comm., 1983
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • GIULIANI, Fedecommesso. Legato privativo e legato in conto di legittima, Temi rom., 1985
  • ROSSI, Il testamento , Milano, 1988
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

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