Cosa dire dell'ipotesi in cui il testatore attribuisca al beneficiato l'usufrutto di un bene con la facoltà di alienarlo? La disposizione, dal contenuto affine al fedecommesso de residuo, è stata per tale motivo reputata nulla (Cass. Civ. Sez. II,
251/76 ; Cass. Civ. Sez. II,
1285/80 )
nota1. Dal punto di vista sostanziale infatti il testatore viene a sostituire un soggetto ad un altro secondo un ordine successivo, beneficiando l'istituito di una proprietà a tempo, sia pure lasciandogli la possibilità di fare alienazione dell'oggetto del lascito.
Giova tuttavia rilevare come sia stata, al contrario,
reputata valida ed ammissibile la disposizione con la quale il beneficiario del lascito dell'usufrutto sia stato autorizzato dal testatore a fare alienazione del bene (dunque disponendo del diritto di proprietà sul medesimo)
sussistendo uno stato di bisogno. La volontà del disponente è stata in tal caso interpretata nel senso di un duplice legato: il primo avente ad oggetto l'usufrutto del bene, il secondo la proprietà del bene sotto la condizione sospensiva il cui evento consiste nella premorienza del primo beneficiario senza che costui, a causa del bisogno, abbia a trovarsi nelle condizioni di vendere (cfr. Cass. Civ. Sez. II,
3342/77 ; Cass. Civ. Sez. II,
207/85 ; Cass. Civ. Sez. II,
2088/93 )
nota2.
Note
nota1
Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.626.
top1 nota2
Analogamente Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p.781.
top2 Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt. di dir. priv., II, 1995