Attribuzione dell'usufrutto sull'universalità o su quota dei beni ereditari



Tizio, disponendo delle proprie sostanze, lascia l'usufrutto di tutti i propri beni alla moglie Caia e la nuda proprietà al figlio Sempronio. Che valenza possiede una siffatta previsione testamentaria? Può l'usufruttuaria dell'universalità dei beni del de cuius (ovvero di una quota di essi) essere considerata erede? Il quesito è di quelli che evocano lunghe diatribe interpretative ancor oggi irrisolte.

In senso negativo è stato osservato che la strutturale temporaneità dell'usufrutto, che per l'appunto non può che estinguersi al tempo della morte del beneficiario, contrasterebbe con il principio secondo il quale la qualità di erede è perpetua (semel heres, semper heres) nota1. Colui al quale fosse stato lasciato l'usufrutto universale o per una quota dei beni ereditari dovrebbe essere piuttosto considerato legatario. Per questo motivo è stato deciso che il coniuge superstite, usufruttuario ex lege (nel tempo precedente la riforma del 1975) deve essere considerato come terzo e non come prosecutore della personalità del defunto (dunque come parte) ai fini della prova della simulazione di un accordo intercorso tra il de cuius ed un terzo ( Cass. Civ. Sez. II, 986/79 ). Si consideri inoltre il modo di disporre dell'art. 1010 cod. civ., ai sensi del quale l'usufruttuario di un'eredità non risponde illimitatamente dei debiti ereditari, bensì è semplicemente obbligato a pagare (per intero o in proporzione della quota) le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredità stessa sia gravata.

Minoritaria in dottrina, ma non per questo disprezzabile, è l'impostazione contraria, pure da ultimo accolta in giurisprudenza (cfr. in un panorama assolutamente rarefatto, Cass. Civ. Sez. II, 4435/09), secondo la quale anche l'attribuzione dell'usufrutto, quando riguardasse la totalità o una quota dei beni, in omaggio all'art.588 cod. civ. , dovrebbe essere considerata come attributiva della qualità di erede nota2. Giova in questo senso osservare che nel corso della vita del soggetto beneficiato mai viene meno il diritto attribuito dal defunto, diritto che si estingue soltanto nel momento della morte. Farebbe eccezione l'attribuzione dell'usufrutto a tempo (es.: lascio a Tizia l'usufrutto di tutti i miei beni per anni dieci) il quale in effetti verrebbe a sostanziare un mero legato. Quando tuttavia l'usufrutto fosse commisurato alla vita del beneficiato non è dato di verificare alcun contrasto con il principio semel heres, semper heres, a meno che non si sostenga che esso implichi il necessario subingresso del beneficiato nella stessa posizione del defunto ovvero la successiva trasmissione del diritto ad altri soggetti ulteriori (ciò che evidentemente non può accadere per l'usufrutto). Per quanto infine attiene all'argomento di cui all'ar.1010 cod. civ. potrebbe osservarsi come esso consideri l'usufrutto sull'eredità e non già l'usufrutto sui beni ereditari. Non si tratta di un gioco di parole: una cosa è costituire per atto inter vivos un diritto di usufrutto su un'eredità o una quota di essa di cui il costituente sia titolare, un altro è il lascito dell'usufrutto di tutti i beni o di una quota di essi.
Va segnalata la peculiare ipotesi di un testamento che, non individuando alcun erede, attribuisca l'usufrutto di tutti i beni quale legato ad un legittimario, parallelamente legandone ad altro soggetto la nuda proprietà. In questo caso, l'individuazione dell'erede procederà in base alle norme relative alla successione ab intestato. Ne segue che, il legatario dell'usufrutto, erede per legge, sarà posto davanti all'alternativa di cui all'art. art.550 cod. civ., non venendosi a configurare alcun legato sostitutivo della legittima (art.art.551 cod. civ.. In questo senso si è espressa Cass. Civ. Sez. II, 28962/2023.

La questione non possiede, come è evidente, una mera rilevanza classificatoria. Soltanto se la disposizione in esame possiede i caratteri dell'istituzione d'erede essa sarà connotata da forza espansiva per il caso in cui residuassero altre attività rispetto a quelle contemplate nel testamento. Così se Tizio ha disposto soltanto relativamente ad alcuni dei beni ereditari, nulla prevedendo per una cospicua parte di quelli che gli appartengono alla morte, all'erede istituito per l'universalità o per una quota andranno rispettivamente la totalità o una proporzionale quota dei beni rinvenuti e non contemplati nell'atto di ultima volontà. Al legatario nulla di più compete rispetto a quanto previsto, per il residuo eventualmente dovendosi ricorrere, in difetto di previsioni, alle regole della successione ab intestato. Inoltre la diversa qualificazione assume rilievo anche in relazione all'art.747 cod. proc. civ. : i beni legati non sono considerati beni ereditari, per cui, per gli atti di disposizione degli stessi, non è richiesta alcuna autorizzazione a tutela dei creditori, legatari ed incapaci.

Note

nota1

Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977, p. 156; Santoro Passarelli, Legato di usufrutto universale, in Saggi di diritto civile, Napoli, 1951, p. 725; Nicolò, Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, in Comm.cod.civ., Firenze, 1942, p. 591; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1947-1952, p. 383; Stolfi, Sul lascito dell'usufrutto universale, in Foro Padano, III, 1949, p. 122. Il problema è attualmente limitato alla previsione testamentaria, dal momento che la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha eliminato la disposizione attributiva dell'usufrutto uxorio al coniuge superstite.
top1

nota2

Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, vol. XII, Milano, 1961, p. 29; Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt. 456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 50.
top2

Bibliografia

  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
  • NICOLO', Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, Firenze, Comm.cod.civ., 1942
  • SANTORO PASSARELLI, Legato di usufrutto universale, Napoli, Saggi di diritto civile, 1951
  • STOLFI, Sul lascito dell'usufrutto universale, Padova, Foro, 1949

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Attribuzione dell'usufrutto sull'universalità o su quota dei beni ereditari"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti