Attribuzione del potere di rappresentanza in esito a deliberazione del consiglio di amministrazione (società per azioni)



In assenza di esplicita previsione statutaria, si pone il problema relativo alla possibile attribuzione del potere di rappresentanza in forza di una delibera del consiglio di amministrazione. Sotto la previgente disciplina, vi era chi riteneva che in questo caso avrebbe potuto trovare applicazione soltanto la disciplina della rappresentanza commerciale, e quindi le norme previste per gli institori nota1. In effetti sul punto è necessario procedere ad un esame della disciplina codicistica dettata in tema di Spa, la quale è in grado di fornire utili spunti all'interprete.
Innanzitutto occorre rilevare che l'astratta corrispondenza tra il potere di gestione e il potere di rappresentanza è smentita dal legislatore il quale all'art. 2380 bis, I comma, cod.civ., prevede che il potere di gestione si svolge nel rispetto della disposizione (novellata ai sensi del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) di cui all'art. 2086 cod.civ., spettando agli amministratori che pongono in essere le operazioni per attuare l'oggetto sociale, mentre all'art. 2384 cod.civ., prescrive che il potere di rappresentanza è generale. In secondo luogo, l'art. 2365, II comma, cod.civ. dispone che l'assemblea, con le maggioranze previste per l'assunzione delle delibere straordinarie, possa attribuire al consiglio di amministrazione il potere di indicare quali tra gli amministratori siano titolari del potere di rappresentanza della società. Appare evidente, pertanto, che il legislatore abbia posto una distinzione piuttosto netta tra conferimento della delega e l'attribuzione del potere di rappresentanza.
Ciò detto, non è da escludersi che il potere di rappresentanza possa essere connaturato, implicitamente, all'attribuzione, tramite delega, del potere di gestione.
Innanzitutto, un argomento testuale è ricavabile nell'art. 2384, I comma, cod.civ. relativamente alla "deliberazione di nomina": nessuno infatti assicura che tale inciso debba essere necessariamente riferito ad una deliberazione assembleare, ben potendo essere inteso come un riferimento alla delibera del consiglio di amministrazione che nomina di organi delegati.

In secondo luogo, la tesi che ricollega alla delega il potere di rappresentanza ha già trovato qualche consenso nella dottrina successiva alla riforma del diritto societarionota2.

A prescindere dalla soluzione adottata, comunque, si è costretti ad affermare che ad oggi resta ancora incerta la possibilità di accogliere la tesi per cui al semplice conferimento della delega debba necessariamente corrispondere anche l'attribuzione di un correlativo potere di rappresentanza.

Note

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Calandra Buonaura, Il potere di gestione e potere di rappresentanza degli amministratori in trattato Colombo-Portale, 1991, p. 155; Franzoni, Gli amministratori e i sindaci, in Società, trattato diretto da Galgano, Torino, 2002, p.177. Occorre preliminarmente chiarire che la questione non riguarda il caso in cui lo statuto sociale prevede che il potere di rappresentare la società spetta a quegli amministratori che siano titolari di determinate deleghe. In tale ipotesi infatti la delibera del consiglio di amministrazione con cui viene conferita la delega comporta sicuramente il conferimento del potere di rappresentanza in capo al soggetto indicato dal consiglio di amministrazione. Il problema, quindi, riguarda unicamente quelle ipotesi in cui la clausola dello statuto sociale relativa alla rappresentanza sociale non riconosce in capo agli organi delegati anche la titolarità di questo potere.
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nota2

Bonelli, Gli amministratori di Spa dopo la riforma delle società, Milano, 2004, p.45.
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Bibliografia

  • BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004

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