Atto redatto in una pluralità di lingue straniere



Fornendo un'interpretazione dell'art. 54 l.n. più flessibile, parte della dottrina ammette che l'atto in lingua stranieranota1, ricevuto ai sensi dell'art. 54 l.n., possa essere redatto direttamente in più lingue straniere contemporaneamentenota2, nell'ipotesi in cui le parti non abbiano una lingua tra loro comune.

Sembra preferibile l'opinione che, in tal caso, vede necessariamente applicabile l'art. 55 l.n., inteso come norma ordinaria in raffronto all'eccezionalità del principio posto con la seconda parte dell'art. 54 l.n..

Note

nota1

G. Casu, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996, p. 139.
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nota2

Rimangono ferme le altre condizioni di legge previste dall'articolo.
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Bibliografia

  • CASU, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996

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