Atto pubblico redatto in più lingue




La "ratio" che é sottesa alla regola generale disposta con l'art. 55 l.n. è che l'intervento dell'interprete metterà in condizione sia la parte, che il notaio di ben svolgere il proprio ruolo nell'ambito dell'atto pubblico.

Può darsi che le diverse parti non abbiano una lingua comune tra loro, rendendo necessario procedere, come giustamente consente l'art. 55 l.n. , a più traduzioni del testo italiano nelle lingue dei diversi partecipanti all'atto.



Nel caso in cui la traduzione del testo in italiano sia da effettuare in più lingue straniere, dovranno intervenire uno o più interpreti che consentano al notaio di assolvere al proprio compito di adeguamento della volontà delle parti e che effettuino le diverse traduzioni del testo procedendo alla lettura finale della parte di atto pubblico redatto in lingua straniera.

Per la nomina di tali soggetti valgono gli stessi principi generali (nomina da parte di tutte le parti, e verifica, per quanto possibile, delle capacità da parte del notaio).

Al totale delle diverse lingue utilizzate è collegato anche il numero dei testi, nel senso che se la parte straniera sottoscrive l'atto, uno solo dei testimoni deve conoscere la lingua straniera della parte, altrimenti i testi che conoscono tale lingua devono essere necessariamente due.

Uno stesso interprete può essere utilizzato per più lingue.

Per quanto riguarda i testimoni, fermo restando la condizione richiesta nel caso in cui le parti sottoscrivano o meno l'atto (in presenza della sottoscrizione dello straniero solo un testimone deve conoscere la lingua utilizzata da quel soggetto; in mancanza della sottoscrizione due testimoni devono conoscere la lingua dello straniero), lo stesso testimone può svolgere la propria funzione in relazione a più testi stranieri (conoscendone la lingua) nota1.

Anche in questo caso, come già visto nelle ipotesi disciplinate dal precedente art. 54 l.n., l'atto pubblico sarà l'intero documento in cui si rintracceranno due (o più) diverse componenti, la parte in italiano redatta a cura del notaio e la/le parti in lingua straniera che saranno il risultato dell'attività del/dei traduttori.

Non potendo in nessun caso essere considerata un allegato, la traduzione sarà oggetto di irrinunciabile lettura ai sensi dell'art. 51 n. 8 l.n. .



A tale proposito mentre il testo in italiano sarà letto dal notaio (o da suo incaricato ove redatto di pugno dal notaio), la parte in lingua straniera sarà letta dall'interprete.



Di tale diversità dovrà darsi conto nell'ambito della "chiusa", nel senso che le due formule (per la parte in italiano e per la parte in lingua) dovranno differire in merito al soggetto che ha effettuato la lettura.

Per quanto riguarda il conteggio dei fogli e delle pagine utilizzate, menzione prevista dall'art. 51 n.9 l.n., utilizzando lo stesso principio già esposto nel commento dell'art. 54 l.n., va detto che i due o più testi possono differire per ampiezza (ed anche per altri elementi), per cui sembra logico attribuire ad ogni redattore (notaio, interprete), l'obbligo di indicare nella propria parte dell'atto, lo spazio occupato.

Note

nota1

Questa ipotesi suffraga di fatto la necessità che in atto si indichi che il testimone conosce la o le lingue straniere, riportando per quale lingua svolge il suo intervento.
top1

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Atto pubblico redatto in più lingue"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti