Atto notarile e intervento del cieco



La possibilità che avanti al notaio intervenga un soggetto, portatore di particolari menomazioni fisiche, non impedisce al pubblico ufficiale di poter attendere in maniera compiuta al proprio ministero nota1.

Anzi proprio nel caso in cui sia necessario procedere a formalizzare la volontà di un soggetto menomato, si rende evidente la piena funzione pubblica dell'attività del notaio pubblico ufficiale.

Espressamente la legge notarile prevede e disciplina le ipotesi in cui in atto partecipi un soggetto sordo, muto o sordo (espressione che sostituisce la precedente "sordomuto" per effetto dell'art. 1 della Legge 95/2006) (artt. 56 e 57 l.n.).

In tali casi sono previste particolari procedure, che consentiranno l'idonea ricezione dell'atto pubblico.

Altre situazioni particolari non sono apertamente prese in considerazione dalla legge notarile, non perché non possano esservi altre ipotesi, ma semplicemente per il fatto che l'apparato di norme della legge notarile, che regolano l'intervento del notaio in fase di documentazione, riescono da sole, senza alcuna disciplina specialistica, a risolvere tutte le eventuali ipotesi di intervento in atto di soggetto portatore di handicap.

La funzione del notaio, estraneo agli interessi perseguiti dalle parti, garantisce, per obbligo di legge, tutti i soggetti partecipanti all'atto, senza tenere conto di quale sia la loro condizione fisica, a meno che il soggetto versi in condizioni di incapacità.

La legge notarile in relazione alla possibilità che una parte non sia normalmente in grado di esprimere in maniera compiuta la propria dichiarazione, impone al notaio un ampliamento della procedura di formazione del documento atto pubblico, imponendo o particolari menzioni, o l'intervento di altri soggetti in grado, in via mediata, di rendere ininfluente la menomazionenota2 .

La capacità giuridica e di agire del cieco non é valutata dalla legge in maniera diversa da qualsiasi altro soggetto.

Il semplice fatto di essere non vedente non riduce la capacità del soggetto, il quale però, nei rapporti negoziali dovrà essere tutelato in maniera particolare.

Tale tutela, in ambito negoziale, é sempre stata garantita dall'intervento del notaio pubblico ufficiale, il quale grazie alla sua funzione ed alla struttura dell'atto pubblico notarile, consente di raggiungere detto risultato.

Analoga garanzia non era assicurata nei rapporti negoziali, allacciati dal cieco, senza la presenza istituzionale del notaio.

Le difficoltà che, sin da subito, si sono avute nell'applicare le disposizioni della Legge 3 febbraio 1975, n. 18 , sono derivate dall'inconciliabilità della disciplina introdotta dalla novella, almeno in alcuni passaggi, con la consolidata procedura che regolamenta l'intervento del notaio e la redazione dell'atto pubblico notarile.

L'obiettivo della legge, di favorire e rendere più agevole l'attività negoziale del non vedente, era già stato raggiunto per altra strada con l'intervento del notaio pubblico ufficiale, in grado di ben interpretare la volontà negoziale del cieco e di renderla efficace attraverso l'atto pubblico.

Sino all'emanazione della legge non si dubitava della capacità di agire del cieco, né si sentiva il bisogno che una norma di legge la affermasse apertamente.

La citata Legge 3 febbraio 1975, n. 18 ha introdotto alcune norme che riguardano direttamente il soggetto non vedente, con lo scopo di facilitarne al massimo l'attività negoziale, riconoscendo alcune specifiche garanzie alla parte non vedente, rimuovendo alcuni ostacoli procedurali, che però mal si armonizzano con le norme della legge professionale che disciplinano l'intervento del pubblico ufficiale rogante.

Note

nota1

Il soggetto deve essere in grado di poter validamente ed efficacemente esternare la sua volontà negoziale.
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nota2

In presenza di una parte straniera che non conosce l'italiano, muta e cieca, dovranno essere rispettate le norme che regolano autonomamente le tre condizioni (nel caso concreto i testimoni saranno irrinunciabili; sarà necessario procedere nel rispetto dell'ultimo comma dell'art. 57 l.n. e per quanto riguarda la lingua dell'atto si applicherà l'art. 54 l.n., ricorrendone tutte le condizioni, oppure sarà necessario procedere ex art. 55 l.n.).
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Prassi collegate

  • Quesito n. 450-2011/C, Dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis della legge 52/1985 da parte di soggetto non vedente
  • Quesito n. 5732/C, Sottoscrizione di scrittura privata autenticata da parte di soggetto non vendente

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