Atto notarile del cieco - rinunciabilità ai testimoni



Il cieco, capace di agire, deve essere considerato come soggetto non in grado di leggere l'atto, e per tale condizione non é possibile rinunciare ai testimoni strumentali previsti dalla legge notarile.

Questa soluzione, corretta, in quanto consente al non vedente di operare liberamente, grazie al qualificato intervento del notaio, non é stata mai messa in discussione sino all'emanazione della legge 3 febbraio 1975 n. 18 , intitolata "Provvedimenti in favore dei ciechi".

L'art. 2 della legge n.18  afferma che la firma apposta dal non vedente su qualsiasi atto nota1 é vincolante per il sottoscrittore, anche senza la partecipazione o assistenza di altro soggetto.

La norma é in aperto contrasto con l'art. 48 l.n.  per quanto riguarda la partecipazione in atto dei testimoni e la loro possibile rinunciabilità.

A seguito delle recenti prese di posizione della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inapplicabile la legge n. 18 del 1975  agli atti ricevuti per ministero del notaio pubblico ufficiale, si é potuto chiarire che la novella non ha modificato o abrogato la legge notarile (Cass. Civ., Sez. II, 4344/2000 ).

Per tale assunto, in presenza di parte non vedente ed ai sensi dell'art. 48 l.n. non sarà possibile rinunciare alla presenza dei testimoni strumentalinota2.



Note

nota1

L'espressione usata dalla legge "qualsiasi atto" é stata interpretata in maniera estensiva, ricomprendendovi anche gli atti redatti per ministero notarile.
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nota2

Cfr. G. Casu Atto notarile del cieco, in Riv. Not. 5/2000 p. 1259: " Non si vede, infatti, in cosa debba ritenersi svantaggiato il cieco allorquando il suo non saper leggere viene equiparato al non saper leggere di colui che effettivamente non sa leggere perché non é acculturato. Se il non saper leggere richiede, a garanzia della parte, la presenza dei testimoni, non vi é alcun dubbio che il non saper leggere del cieco debba essere trattato allo stesso modo. In definitiva, quello che fa sorgere l'obbligo dei testi strumentali all'atto notarile non é il difetto della cecità, bensì il fatto di non saper leggere, fatto che é neutro, e, anzi, costringe a richiedere una misura di salvaguardia destinata a vantaggio di tutte le parti."
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Bibliografia

  • CASU G., Atto notarile del cieco, Riv. not. 5/2000

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