Gli articoli
3 e
4 della legge n.18 del 1975 regolamentano l'intervento di due soggetti (assistente/testimone e partecipante alla redazione dell'atto), designati dal cieco, che possono o devono partecipare all'atto nel caso in cui il cieco sappia o meno sottoscrivere il documento (anche col crocesegno).
Tutta la problematica connessa all'intervento in atto pubblico di tali comparenti deve ritenersi radicalmente eliminata dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III,
12437/97 ; Cass. Civ. Sez. II,
4344/2000 ; Cass.
Civ.15326/01 ).
La sancita inapplicabilità delle norme della legge n.18 del
1975 , in caso di atto ricevuto dal notaio, determinano l'inutilità di tutte le questioni sorte in merito al ruolo in atto di detti soggetti.
La funzione di quest'ultimi, come definita dalla legge, vale unicamente per quei rapporti negoziali in cui non é prevista o necessaria la partecipazione del notaio, il quale col suo intervento garantisce in maniera piena ed idonea tutte le parti, compreso il non vedente, senza l'ausilio o la collaborazione di altro soggetto.