Atto in lingua straniera: irrinunciabilità ai testimoni



Nell'interpretazione dell'art. 55 l.n. prevale, a differenza di quanto accennato in merito alla disciplina dell'art. 54 l.n. . l'opinione secondo la quale sia obbligatoria l'assistenza dei testimoni. Si afferma con particolare forza che nell'atto pubblico ricevuto ai sensi dell'art. 55 l.n. sia necessaria ed irrinunciabile la presenza di due testimoni.Il percorso logico seguito per giungere a tale conclusione si fonda sulla previsione di cui al III comma della norma. Esso richiede che almeno uno dei testimoni "conosca la lingua straniera, oltre all'interprete", nell'ipotesi in cui le parti (tutte) sappiano o possano sottoscrivere l'atto nota1.

Alla luce delle regole in materia di testimoni, poste dai novellati artt. 47 e 48 della legge notarile la questione della presenza dei testi deve essere obiettivamente rivalutata, al fine di stabilire se la c.d. "legge di semplificazione" abbia o meno modificato la prevalente teoria della irrinunciabilità dei testimoni. La nuove regola in materia è quella della non indispensabilità dei testi strumentali, dunque della facoltatività. Ciò ad eccezione delle specifiche ipotesi individuate dall'art. 48 l.n. . Tra queste vi è lo specifico iniziale riferimento "oltre che in altri casi previsti per legge".

Orbene, se la modifica introdotta con il nuovo art. 47 l.n. deve essere interpretata alla stregua di un principio generale fondante, che modifica estensivamente tutti i casi non espressamente disciplinati in modo differente, si può allora concludere nel senso che anche per l'art. 55 l.n. l'obbligo della costituzione dei testimoni sia venuto meno, sia pure nel rispetto del paradigma generale posto dagli artt. 47 e 48 l.n. . Se invece si dovesse valutare l'inciso iniziale dell'art. 48 l.n. come un rinvio a quanto disciplinato dall'art. 55, III comma l.n. , allora si potrebbe ipotizzare la permanenza, conformemente alla corrente opinione, dell'obbligo della costituzione dei testimoni. Ove le parti costituite non fossero comunque in grado di apporre la sottoscrizione, sarebbe comunque necessario che "due dei testimoni" costituiti conoscessero la lingua straniera oggetto della traduzione.

L'espressione usata dall'art. 55 l.n. (non sappiano o non possano sottoscrivere) non crea particolari difficoltà nel caso di parte analfabeta che non sappia sottoscrivere e nel caso di soggetto letterato che, per un impedimento, non sia in grado di apporre la propria sottoscrizione. In entrambi i casi la presenza dei testi è ovviamente necessaria.

Nell'eventualità in cui, invece, la parte analfabeta sappia sottoscrivere testimoni rimarranno necessari per quanto previsto dall'art. 48 l.n. nota2, mentre basterà che uno di essi conosca la lingua straniera ogniqualvolta tutte le parti siano in grado di sottoscrivere l'atto.

La conoscenza della lingua straniera da parte del/dei testimoni costituiti, è ovviamente oggetto di una dichiarazione che il teste rilascerà al notaio, il quale, pur in mancanza dell'espressa richiesta di apposita menzione da parte della legge notarile, per opportunità e completezza del documento, dovrebbe riportare in atto.

E' fatto carico al notaio, in qualche maniera, di verificare la veridicità della dichiarazione ricevuta, trattandosi in pratica di un ulteriore requisito richiesto al teste (che si somma a quelli previsti dall'art. 50 l.n.), in mancanza del quale il soggetto non potrà essere acquisito quale testimone.

Tale controllo diviene particolarmente importante in relazione alle conseguenze per l'atto notarile, ricevuto in violazione dell'art. 55 l.n., come determinate dal successivo art. 58 n. 4 l.n. (atto nullo).

Note

nota1

Va ricordato che la Legge 28 novembre 2005, n. 246 nonha minimamente interessato gli artt. 54 , 55 , 56 e 57 l.n..
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nota

nota2

In tal senso Di Fabio, Manuale di Notariato, Milano, 1981, p. 177. Di parere diverso RQ CNN 16 aprile 1993, n. 927.
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Bibliografia

  • DI FABIO M., Manuale di Notariato, Milano, 1981

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