Attività dell'erede beneficiato: compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione



L'attività dell'erede che abbia accettato con beneficio dell'inventario è finalizzata anzitutto alla liquidazione delle passività ereditarie ed al soddisfacimento dei legati. Soltanto in esito a tale fase l'erede può giovarsi, disponendone come meglio gli aggradi, delle residue attività ereditarie. Appare evidente che gli atti di disposizione dei beni ereditari debbano, proprio al fine di garantire il concreto perseguimento di detti scopi, seguire regole specifiche. L'art. 493 cod.civ. prescrive al riguardo che l'erede decade dal beneficio d'inventario se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, ovvero pone in essere atti di natura transattiva, in difetto di autorizzazione giudiziale e senza avere osservato le regole di cui agli artt. 747 e 748 cod.proc.civ.. L'attività giuridica comunque effettuata sarà perfettamente valida ed efficace. Il procedimento è parzialmente diverso se si tratta di eredi incapaci, i quali non possono mai decadere dal beneficio di inventario.

Le riferite norme del codice di rito stabiliscono la necessità di domandare con ricorso il relativo provvedimento al Giudice del luogo in cui si è aperta la successione. Costui provvede con decreto, contro il quale è ammesso reclamo. Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto di un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario. L'autorizzazione verrà rilasciata soltanto per gli atti che si palesino funzionali alla liquidazione, sulla scorta di una positiva valutazione dell'evidente necessità o utilità dei medesimi nota1. Si pensi al caso in cui sia necessario vendere beni deteriorabili, oppure comunque fare cassa, allo scopo di provvedere al pagamento dei creditori ereditari. E' chiaro che il prezzo ricavato dagli atti di alienazione debba essere conservato per provvedere alla liquidazione, non potendo essere liberamente utilizzato dall'erede, se non una volta sistemati tutti i debiti ereditarinota2 .

Cercando di analizzare più approfonditamente il contenuto dell'attività dell'erede beneficiato è possibile distinguere tra atti consentiti, in quanto finalizzati al perfezionamento della procedura liquidatoria, atti vietati, a cagione del contrasto tra gli stessi e gli interessi di creditori e legatari ed infine atti "liberi", vale a dire non soggetti a preventiva autorizzazione giudiziale nota3 .

Quanto ai primi, viene in esame ogni atto inteso a mutare la composizione economica dell'asse ereditario e qualificabile in chiave di straordinaria amministrazione nota4 . Si pensi alla vendita, alla permuta, alla transazione, alla locazione, alla costituzione di garanzie reali, a tutti gli atti dispositivi che, in quanto finalizzati a conservare o a liquidare secondo regole di corretta amministrazione, potranno (e talvolta dovranno) essere compiuti, ovviamente previo ottenimento del relativo provvedimento autorizzatorio. Alcune precisazioni si impongono in relazione alla divisione ereditaria tra coeredi: la questione sarà oggetto di specifica disamina.

Relativamente ai secondi, non occorre spendere parole per riferire che atti come la donazione, la rinunzia abdicativa ad un diritto che possieda un contenuto patrimoniale attivo, non siano permessi. Non è consentito all'erede porre in essere atti pregiudizievoli agli interessi di creditori ereditari, se non dopo aver esaurito la procedura di liquidazione, pena la decadenza dal beneficio dell'inventarionota5 . In altri termini, una volta che, in relazione al residuo, più non debbano i beni reputarsi come connotati dal marchio ereditario, libero sarà l'erede di disporne come meglio crede.

Con riferimento agli ultimi, cioè all'attività libera, non soggetta a preventiva autorizzazione giudiziale, è possibile evocare ogni atto di ordinaria amministrazione, ferma restando l'eventuale responsabilità dell'erede ex art. 491cod.civ. Anche in questo caso giova ricordare che ogni atto si palesa "libero" una volta che possa dirsi concluso il procedimento afferente la liquidazione. Per i beni mobili l'autorizzazione non sarà più necessaria una volta che siano trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione beneficiata.

Note

nota1

E' stato deciso che nessuna rilevanza sulla validità dell'atto debba essere annessa al fatto che esso, debitamente autorizzato, sia stato stipulato con un soggetto piuttosto che con un altro: cfr.Cass. Civ. Sez. III, 4469/93 .
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nota2

Così Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol.II, Milano, 1969, p.121 e Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.306.
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nota3

Analoga distinzione si ritrova in Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.191.
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nota4

Santarcangelo, La volontaria giurisdizione, vol.III, Milano, 1986, p.507.
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nota5

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.465.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • SANTARCANGELO, La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale , Milano, 1985

Prassi collegate

  • Quesito n. 483-2011/C, Sul rapporto tra vendita di eredità ed autorizzazione all’alienazione di beni ereditari ex art. 493 cc

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