Con la locuzione
atti dismissivi è possibile designare una categoria di atti accomunati da un'efficacia rinunziativa in senso ampio. Si tratta cioè di atti in forza dei quali un soggetto determina variamente l'abbandono di una situazione giuridica soggettiva che gli fa capo.
Di essi non risulta possibile connotare con maggior precisione né gli effetti, né l'oggetto, se non a pena di escluderne qualche specie.
Con il termine rinunzia, infatti, viene designato sia l'atto avente portata meramente abdicativa, con il quale un soggetto abbandona un diritto senza trasferirlo ad altri (
rinunzia abdicativa o propria ), sia l'atto in cui l'estinzione del diritto in capo al titolare è la conseguenza della trasmissione di esso in capo ad un nuovo titolare (c.d.
rinunzia traslativa o impropria)
nota1. Perplessa, stante la possibilità per il debitore di impedirne l'efficacia, è altresì la collocazione della
remissione (art.
1236 cod.civ.), modalità di estinzione del rapporto obbligatorio
nota2.
Nell'ambito dei diritti reali assume rilievo, ai fini del tema in esame, la c.d.
derelizione, di cui possono considerarsi ipotesi specifiche l'
abbandono del fondo servente (art.
1070 cod.civ.) e la
rinunzia alla quota del diritto comune (artt.
1104 ,
1118 cod.civ., con la precisazione che, in materia di condominio, la possibilità di una rinunzia abdicativa appare notevolmente ridimensionata per effetto della riforma del 2012, Legge 11 dicembre 2012, n.
220). L'argomento risulta di particolare attinenza rispetto all'estinzione della relazione giuridica, vale a dire del nesso che si pone tra soggetto ed oggetto.
Vi sono infine atti con i quali non già, almeno secondo un'opinione sorta in dottrina
nota3 , si intende abbandonare un diritto di cui si è attualmente titolari, bensì
respingere il contenuto di un'attribuzione che, per così dire, viene offerta ad un soggetto . A detta fattispecie viene riservata la denominazione di
rifiuto, proprio a rimarcarne la differenza rispetto alla rinunzia. La rinunzia all'eredità (art.
519 cod.civ.), ad esempio, sarebbe non già una rinunzia, bensì un caso di rifiuto: il chiamato infatti respingerebbe, senza essersene mai appropriato, l'intero contenuto dell'attribuzione a titolo di erede che gli viene proposta
nota4 .
Note
nota1
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.202.
top1nota2
Configura la remissione come una specie particolare di remissione Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.218. Contra Sicchiero, voce Rinunzia, in Enc.dir., p.664.
top2nota3
Moscarini, voce Rinunzia, in Enc.giur.Treccani, p.4.
top3nota4
Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.815.
top4Bibliografia
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
- SICCHIERO, Rinunzia, Enc.dir.
Formulari clausole contrattuali collegati