Assunzione della qualità di socio di società di persone



Ordinariamente socio di società a base personale (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) è una persone fisica.

Possono rivestire la qualità di socio di società a base personale associazioni, fondazioni, società di persone o di capitali?

Con riferimento a fondazioni ed associazioni questa possibilità si reputa verificata, con speciale riferimento all'analisi della struttura di questi ultimi e delle finalità che gli stessi possono perseguire (cfr.Tribunale di Verona, 15/07/1994 ).

Per quanto attiene alla possibilità che società di persone prendano parte in qualità di soci ad altre società di persone, ad un atteggiamento negativo della dottrina, si contrappone l'apertura della giurisprudenza (Tribunale di Napoli, 08/01/1993 ).

Le motivazioni che fanno propendere nel senso della inammissibilità della riferita partecipazione sono essenzialmente le seguenti:

1) l'assunzione della qualità di socio di una società di persone da parte di altra società personale comporterebbe una intersecazione dei regimi di responsabilità tale da ledere i creditori della società partecipante. Questi si troverebbero a concorrere regolarmente con quelli della società partecipata. Per converso, i soci della partecipante sarebbero esposti alle attività poste in essere dalla partecipata, gravandosi di obbligazioni contratte non direttamente dalla società della quale sono soci ;

2) l'intuitus personae nelle società personali sarebbe effettivamente insito soltanto nelle persone fisiche dei soci; quando quest'ultimi dovessero variare nell'ambito di ciascuna società socia della società di persone, tale caratteristica verrebbe in concreto vanificata;

3) quando il socio dovesse coincidere con una società di persone, l'elemento personalistico verrebbe in maggior rilievo, dal momento che, in detto tipo sociale, è intenso il grado di immedesimazione dei soci con il profilo della gestione.

A questi argomenti si può tuttavia replicare come segue:

1a) la responsabilità dei soci di una società per operazioni non direttamente decise nel seno della stessa non è un'eventualità anomala né connotata da elementi di illiceità. Il caso si darebbe anche quando venisse concessa dalla società una garanzia fidejussoria (magari omnibus) a favore di altri soggetti (si pensi, per rimanere in tema, a favore di altra società). il concorso tra creditori della partecipante e creditori della partecipata non pare violi alcuna norma imperativa o principio inderogabile.

2a) L' intuitus personae, se riferito alle persone dei soci, non tanto appare elemento essenziale, quanto semplice elemento naturale. Si pensi al fatto che i soci possono di fatto rinunziarvi, ad esempio preventivamente stabilendo la libera circolazione della partecipazione sia per atto tra vivi oppure, come più frequentemente accade, mortis causa. Nessun problema poi si porrebbe qualora il detto intuitus fosse riferito all'ente societario, cosa perfettamente ammissibile se si pensa all'autonomia soggettiva di cui è dotata la società.

Si deve infine rilevare come anche chi sostiene l'inammissibilità della partecipazione di società di persone ad altre società di persone tenda comunque ad ammetterla nella più limitata ipotesi in cui la società partecipante assuma la qualifica di socio accomandante in un'accomandita semplice. Non si propongono nel caso, evidentemente, i problemi sollevati facendo riferimento all' intuitus personae e alla intersecazione dei regimi di responsabilità: il socio accomandante è infatti limitatamente responsabile, essendo inoltre liberamente cedibile la di lui quota.

Assumeremo in separata considerazione, essendo il relativo tema appartenente alla trattazione della società in accomandita semplice, il nodo costituito dalla possibilità che una società di capitali assuma la qualità di socia accomandante.

Prassi collegate

  • Quesito n. 134-2014/I, SNC con unico socio, cessione di quote e revoca dello stato di liquidazione

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