Associazione riconosciuta e fondazione: adempimenti pubblicitari



Con il D.P.R. 361/00 veniva eliminato il registro delle persone giuridiche già incardinato presso il Tribunale, sostituito dal registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture o (per gli enti che svolgono attività nelle materie di competenza regionale e nell'ambito della regione) nel registro delle persone giuridiche tenuto presso la Regione.

L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche consiste (a far tempo dal 22 dicembre 2000, data di entrata in vigore del D.P.R. 361/00, recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private in attuazione delle prescrizioni della Legge 15 marzo 1997 n.59 ), in una forma peculiare di pubblicità che possiede natura costitutiva.

Ai sensi dell'art.1 del citato provvedimento, "le associazioni e le fondazioni...acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche...".

Tale forma di pubblicità investe non solo l'atto con il quale si dà vita all'ente, ma anche le successive modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (in relazione alle quali non è più necessaria la preventiva approvazione da parte dell'autorità governativa ex art. 34 cod.civ., norma abrogata) nonchè le limitazioni introdotte ai poteri rappresentativi (art.19 cod.civ.). Quest'ultima norma può attualmente essere riferita al nuovo sistema pubblicitario, dato il modo di disporre dell'art. 8 del D.P.R. 361/00, ai sensi del quale i richiami a norme abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni introdotte dal regolamento.

La norma da ultimo citata non conosce più l'iscrizione d'ufficio dell'ente, facendo unicamente menzione della sottoscrizione della domanda per il riconoscimento da parte "del fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente" (art.1 comma II del citato D.P.R.). Il corrispondente art. 33 cod.civ., ai sensi del quale l'iscrizione doveva essere richiesta a cura degli amministratori della persona giuridica, ben potendo, in caso di inerzia di costoro, essere disposta anche di ufficio dalla stessa autorità che attende alla tenuta del registro, è stato infatti parimenti abrogato.

Il sistema è dunque radicalmente mutato: non esiste più una discrasia tra riconoscimento (in esito al quale l'ente acquisiva la personalità giuridica) ed iscrizione. Il riconoscimento coincideva con l'iscrizione ed il provvedimento prefettizio (ovvero di competenza del Presidente della Regione) si sostanzierà in un ordine di iscrizione nel corrispondente registro. Sotto questo profilo scompare la differenza con l'efficacia propria dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo delle società a base capitalistica. In ambedue i casi la nascita del soggetto ed il correlativo conseguimento della personalità giuridica si produrrà in esito all'esecuzione della formalità pubblicitaria, avente natura costitutiva.

L'effettuazione dell'iscrizione determina altresì una presunzione juris et de jure di conoscenza da parte dei terzi, ai quali sono pertanto opponibili le vicende oggetto della pubblicità, la quale tuttavia, per le cose dette, non può più essere considerata semplicemente dichiarativa nota1.

Le conseguenze dell' omissione dell'adempimento pubblicitario sono di vario segno. Per quanto riguarda la fase costitutiva, stante quanto già descritto, alla mancata iscrizione non potrà che seguire la mancata insorgenza dell'ente. In ordine invece alle ulteriori vicende modificative, abrogato l' art. 34 cod.civ., residuano le sanzioni di cui al successivo art. 35 cod.civ. (fatte espressamente salve dal II comma dell'art. 8 del D.P.R. 361/00) nonchè l'inopponibilità ai terzi delle limitazioni dei poteri rappresentativi ( ex art. 19 cod.civ., norma che va riferita al predetto sistema pubblicitario). Il meccanismo in forza del quale se l'iscrizione non ha avuto luogo i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza nota2, attualmente qualifica unicamente l'art. 19 cod.civ., con riferimento alle limitazioni dei poteri rappresentativi dell'organo amministrativo. La norma dispone infatti che esse non possono essere opposte ai terzi se non iscritte, salva la prova che questi in concreto le conoscessero. Si tratta di una presunzione relativa (la quale pertanto ammettono la prova contraria) di non conoscenza dei fatti non iscritti.

Tale sistema è destinato ad essere affiancato da quello di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, portante la riforma del c.d. “terzo settore”. La novella prevede l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari presso il neoistituito Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), che si articolerà su base regionale, al quale è dedicato l’intero titolo VI del predetto D. Lgs. (art. 45 e ss.).

Note

nota1

Cfr. nel senso della natura dichiarativa, sulla scorta della previgente normativa, Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.115; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.146; Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.292; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.114; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.240; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.48.
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nota2

In relazione al quale si vedano, tra gli altri, Ferrara, Le persone giuridiche, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1958, pp.397 e ss.; Vittoria, Gli enti del primo libro del codice civile: l'attuale assetto normativo e le prospettive di riforma, in Le fondazioni in Italia e all'estero, a cura di Rescigno, Padova, 1989, p.105; Torrente, op.cit. ;Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.292; Barbero, op.cit. ; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, op.cit., p.220; Santoro Passarelli, op.cit..
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Bibliografia

  • AURICCHIO, Associazioni (in gen.), Enc. Dir., III, 1958
  • FERRARA, Le persone giuridiche, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, 1958
  • GALGANO, Delle persone giuridiche, Bologna-Roma, Comm. Scialoja e Branca, 1969
  • VITTORIA, Gli enti del primo libro del codice civile, Padova, Le fondazioni in Italia e all'estero, 1989

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