Associazione riconosciuta: acquisto di beni immobili, acquisti a titolo gratuito



L'associazione riconosciuta possiede, sotto il profilo patrimoniale, una piena capacità giuridica. La possibilità di acquistare la titolarità di diritti reali immobiliari, di accettare donazioni, eredità ovvero di conseguire legati era tuttavia subordinata, anteriormente all'entrata in vigore della Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 13 (c.d. legge Bassanini), per effetto del disposto dell'art.17 cod.civ., alla preventiva autorizzazione da parte dell'autorità prefettizia.

Si discuteva, sotto il vigore della precedente normativa, delle conseguenze giuridiche del difetto di essa. Secondo una tesi l'autorizzazione si sarebbe posta come condizione di validità dell'acquisto nota1. Seguendo un diverso parere invece, il provvedimento avrebbe influenzato l'efficacia dell'atto, ponendosi come condicio juris rispetto ad esso nota2. La differenza tra le due ricostruzioni non era di poco conto: aderire alla seconda avrebbe importato la possibilità di munirsi di un'autorizzazione anche in un tempo successivo alla stipulazione dell'atto. Seguire la prima tesi avrebbe condotto a ritenere viziato l'atto di nullità assoluta ed insanabile (Cass. Civ. Sez. III, 6394/94 ; Cass. Civ. Sez. II, 10281/92 ). Si tratta ormai di una diatriba priva di concreta rilevanza operativa.

Le stesse considerazioni possono essere effettuate per quanto attiene alle donazioni a favore dell'associazione o agli altri atti di liberalità di cui fosse destinatario l'ente (istituzioni d'erede, legato). L'abrogazione dell'art. 17 cod.civ. ha fatto venir meno le problematiche che avevano non poco affaticato la dottrina e la giurisprudenza, con particolare riferimento al contrasto logico tra automaticità dell'acquisto del legato e necessità di munirsi di autorizzazione da parte dell'ente.

Un ultimo aspetto da considerare è il rapporto che si pone tra necessità del preventivo riconoscimento dell'ente, ed automaticità dell'acquisizione del legato al patrimonio del beneficiario (Cass. Civ. Sez. I, 1427/75 ). Anche questo aspetto si può ritenere superato in esito all'abrogazione dell'art. 600 cod.civ. .

E' necessario rammentare che, per quanto attiene alle persone giuridiche diverse dalle società, l'accettazione dell'eredità non può che essere effettuata con il beneficio d'inventario (art. 473 cod.civ.) nota3.

Note

nota1

Cfr. De Francesco, Persona giuridica (dir. canonico ed ecclesiastico), in N.mo Dig. it., p.1047; Del Giudice, Manuale di diritto ecclesiastico, Milano, 1964, pp.236 e 244.
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nota2

Si vedano p.es. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.293; Ferrara, Le persone giuridiche, in Tratt.dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol.II, Torino, 1956, p.328; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, p.144; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2007, p.111; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.107.
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nota3

La probabile ragione della necessità della procedura di accettazione beneficiata si rinviene nell'intento legislativo di evitare che possano essere pregiudicati i fini perseguiti dall'ente. Dette finalità, per effetto del riconoscimento concesso alla persona giuridica, si devono ritenere di interesse collettivo: meritevoli pertanto di essere salvaguardate con speciali cautele. Cfr. Ferri, Disposizioni generalu sulle successioni (Artt. 456-511), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, pp.238 e ss.; Lupo, Osservazioni in tema di accettazione da parte di persone giuridiche, in Giur. it., vol.I, 1974, pp.22 e ss..
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Bibliografia

  • DE FRANCESCO, Persona giuridica, Torino, N.sso Dig.it., 1965
  • DEL GIUDICE, Manuale di diritto ecclesiastico, Milano, 1964
  • FERRARA, Le persone giuridiche , Torino, Tratt. dir.civ. diretto da Vassalli, 1956
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LUPO, Osservazioni in tema di accettazione da parte di persone giuridiche, Giur. it., I, 1974

Prassi collegate

  • Quesito n. 276-2007/T, In tema di tassazione vendita e donazione alla parrocchia

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