Trascorsi
due anni a far tempo dall'ultima notizia dello scomparso (indipendentemente dal fatto che fosse stato nominato o meno un curatore) può farsi luogo alla
dichiarazione di assenza. Essa, a differenza di quanto si è detto per la scomparsa, segue ad una pronunzia dichiarativa del Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza del soggetto scomparso
nota1.
La dichiarazione di "assenza" può essere pronunziata su istanza dei presunti successori legittimi e di chiunque ragionevolmente ritenga di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui (art.
49 cod.civ.)
nota2.
Qui la situazione è diversa rispetto alla mera scomparsa: le disposizioni non sono più in funzione conservativa, bensì in qualche misura
anticipatoria rispetto alla successione della persona assente (art.
50 cod.civ.).
Note
nota1
La dottrina propone una netta contrapposizione fra la scomparsa, situazione di mero fatto e l'assenza, situazione di diritto. Con quest'ultima viene giuridicamente affermata l'incertezza circa l'esistenza della persona. Cfr. Romagnoli, Dell'assenza, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.185; Callegari, Assenza (dir.civ.), in N.mo Dig. it., pp. 1121 e ss..
top1nota2
Non è dunque legittimato a proporre l'istanza nè chi vanta solo un interesse morale, nè il pubblico ministero. Si vedano p.es. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.252; Dogliotti-Figone in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p.225.
top2Bibliografia
- CALLEGARI, Assenza (dir.civ.), NDI, I, 2
- DOGLIOTTI E FIGONE, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, I, 1997
- ROMAGNOLI, Dell'assenza, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1970