Assemblea dei sottoscrittori (costituzione per pubblica sottoscrizione di società per azioni)



Una volta che sia terminata la fase di raccolta delle sottoscrizioni e di esecuzione dei versamenti da parte dei promotori, questi ultimi nel termine di cui all'art. 2334 cod. civ. provvedono a convocare l'assemblea dei sottoscrittori. L'art. 2335 cod. civ. specifica i compiti di tale consesso. Essa svolge le funzioni che seguono:
1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;

2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;

3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;

4) nomina gli amministratori ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile.

Dunque l'assemblea c.d. "costituente" viene ad integrare il contratto originariamente predisposto soltanto negli elementi essenziali previsti dal programma.

Il II comma dell'art. 2335 cod. civ. contiene le regole di funzionamento dell'assemblea. Essa è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori. Ciascuno di costoro ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte. Per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori. Come appare evidente la norma contiene una serie di disposizioni divergenti rispetto ai principi generali. Si pensi anzitutto alla modalità di ponderazione del voto, che avviene per teste e non computando la misura del capitale da ciascuno sottoscritta. E' inoltre previsto un "doppio binario" ai fini dell'approvazione delle singole clausole che verranno a comporre lo statuto. Da un lato la statuizioni meramente integrative rispetto alle indicazioni di cui al programma, dall'altro le modificazioni che vengano ad innovare il contenuto del programma stesso. Per le prime il quorum deliberativo è costituito dalla maggioranza dei presenti (computati come già riferito, dovendosi inoltre rilevare come il quorum costitutivo consista nella metà dei sottoscrittori). Per le seconde invece sarà indispensabile il consenso unanime di tutti i sotoscrittori. La particolarità di questa dinamica ha indotto parte della dottrina a ricondurre il fenomeno in parola all'arbitraggio (art. 1349 cod. civ. ). I sottoscrittori presenti nell'assemblea in effetti eserciterebbero il ruolo di veri e propri arbitratori nota1. La mera sottoscrizione infatti interverrebbe in relazione ad un contratto il cui contenuto semplicemente determinabile in riferimento agli elementi mancanti.

Cosa dire del caso in cui l'assemblea non venga tenuta entro il termine previsto ovvero vada deserta o, altrimenti, non raggiunga comunque i quorum previsti dalla legge? V'è chi reputa in tal caso nullo il contratto (sulla scorta della mancanza della determinazione di cui al II comma dell'art. 1349 cod. civ. ) nota2. Altri parla di caducazione del contratto nota3. Ciò che è certo è che il medesimo non possa sortire effetto alcuno.

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Note

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Galgano, Società di capitali e cooperative, in Diritto civile e commerciale, Padova, vol. III, t. II, 2004, p. 80. L'A. ha inoltre rilevato come, nell'ipotesi di predeterminazione integrale del contenuto del contratto sociale, l'assemblea costituente non potrebbe far altro se non limitarsi ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al n. 1 dell'art. 2335 cod. civ. , senza poter diversamente incidere.
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nota2

Galgano, op. cit. p. 73.
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nota3

Ferrara Jr.-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001, p.370.
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Bibliografia

  • FERRARA JR.-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001
  • GALGANO, Società di capitali e di cooperative, Padova, vol. III - tomo II, 2004

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