Assemblea dei contitolari del diritto in comunione



Il codice civile non fa menzione in tema di comunione dell'esistenza di un organo espressamente qualificato come assemblea e la cosa non sembra casuale.

L'art. 1105 cod.civ. , dettato in materia di amministrazione della cosa comune dispone che tutti i partecipanti hanno diritto di concorrervi e che, per gli atti di ordinaria amministrazione, le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti (secondo il valore delle quote) sono vincolanti per la minoranza dissenziente nota1.

Ai sensi del III comma della norma citata viene prevista l'ulteriore regola, prescritta ai fini della validità delle deliberazioni da assumersi, che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione nota2 (Cass. Civ. Sez. II, 11677/93 ). Pur non essendo stato ritenuto applicabile il termine di cinque giorni liberi di cui all'art. 66 disp.att. dettato in tema di condominio, si deve pur sempre trattare di un periodo di tempo congruo (Cass. Civ. Sez. II, 9291/92 ) nota3.

Queste disposizioni (preventiva informazione degli aventi diritto, formazione della volontà secondo il metodo maggioritario) evocano il funzionamento di un organo di tipo assembleare di tipo collegiale.

Il problema che si pone a questo riguardo è se si tratti di una collegialità necessaria o accidentale. Nel primo caso nota4 sarebbe difficile negare la qualità di assemblea alla riunione dei partecipanti alla comunione, nel secondo il fenomeno sarebbe invece inessenziale. Messo a fuoco il problema, esso sostanzialmente si riduce nell'apprezzamento della possibilità o meno di formare la comune volontà anche al di fuori di un unico contesto.

E' possibile (ovviamente rispettando la regola della preventiva informazione) che i singoli contitolari esprimano la propria volontà anche in tempi diversi, in contesto di luogo non omogeneo, insomma al di fuori di un'adunanza?

Se il fenomeno in esame viene inquadrato nell'ambito degli atti collettivi, vale a dire negli atti unilaterali aventi struttura plurisoggettiva non imputabili ad organi, in un contesto cioè non contrassegnato dall'esistenza di un ente autonomo e distinto rispetto ai contitolari, la risposta più convincente appare essere quella affermativa.

Si può dunque immaginare che i singoli comunisti, quando siano stati preventivamente resi edotti delle cose di comune interesse da decidere, possano esprimere il proprio volere anche separatamente l'uno rispetto all'altro (ad esempio per posta) e che, in esito al decorso di un congruo termine, possano essere "tirate le somme" e determinata la volontà della maggioranza.

La legge non prevede uno speciale quorum costitutivo o meglio, coincidono quorum costitutivo e deliberativo poichè in ogni caso la decisione deve essere assunta con la maggioranza (assoluta) calcolata sul valore delle quote, a meno che non vi siano particolari prescrizioni scaturenti dall'eventuale regolamento. La maggioranza dei partecipanti è tale rispetto alla titolarità dei beni e non rispetto alla presenza nell'ambito di un organo assembleare che a rigore non può dirsi esistente come tale. Si potrebbe essere tratti in inganno dalla terminologia del codice proprio per l'ambiguità della locuzione "partecipanti". La partecipazione è al diritto e non riferita alla sessione assembleare.

La maggioranza necessaria per l'assunzione della delibera può essere (ancora una volta anche in relazione a speciali prescrizioni regolamentari) semplice ovvero qualificata (cfr. artt. 1105 , 1108 cod.civ.).

E' il caso di distinguere il concetto di assunzione della deliberazione dei partecipanti alla comunione rispetto a quello del perfezionamento all'unanimità di un atto che abbia ad oggetto non già questioni di amministrazione, bensì problematiche afferenti a diritti individuali. Quando queste ultime fossero oggetto di decisioni che coinvolgono tutti i comunisti, assumerebbero una struttura contrattuale che non corrisponde più a quella dell'atto collettivo (Cass. Civ. Sez. II, 697/80 ).

Note

nota1

Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.266; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.169.
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nota2

V. Lener, La comunione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.325.
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nota3

Tra gli altri Conserva, in Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Torino, 1983, p.470.
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nota4

Così secondo Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.474.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • CONSERVA, Torino, Cod.civ. a cura di Perlingieri, 1983
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982

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