Aspetto soggettivo del legato




L'attribuzione mortis causa a titolo particolare coinvolge tre ordini di soggetti. Prescindendo dal testatore, la cui figura soggettiva viene sottoposta ad analisi in via generale con riferimento al tema della capacità di esprimere le proprie ultime volontà, vengono in esame l'onerato, vale a dire il soggetto a carico del quale è posto il peso del legato ed il legatario (anche definito come onorato), cioè il beneficiario del lascito.

Quanto alla prima figura, avremo modo di analizzare le varie modalità secondo le quali il disponente può gravare un soggetto della prestazione del legato. Il relativo peso può infatti essere posto a carico di uno soltanto tra gli eredi ovvero su tutti, come d'altronde può far carico ad uno o più dei legatari (venendo a configurare il c.d. sublegato). E' inoltre il caso di far presente come si dia anche il caso in cui uno degli eredi venga contemporaneamente ad assumere la qualità di legatario. Non è detto tuttavia che in questa situazione si verifichi comunque, come verrebbe naturalmente da concludere, la coincidenza in capo a costui della qualifica di onerato e di onorato. Questo esito non si produce se il testatore abbia disposto di un prelegato (art. 661 cod.civ.).

Quanto invece alla figura del legatario (anche definito come onorato ), rinviata alla trattazione generale della capacità di ricevere per testamento ogni considerazione relativa alla possibilità di essere validamente destinatario del lascito, assumeremo in esame le ipotesi in cui è straordinariamente possibile che la designazione del beneficiario segua regole difformi rispetto alla mera individuazione espressa dal disponente nell'atto di ultima volontà.

Infine attiene all'aspetto soggettivo del legato anche la possibilità di individuare un soggetto che, al termine della vita del legatario, venga a sostituirsi a costui nell'identica situazione soggettiva, fenomeno che allude alla sostituzione fedecommissaria, la cui normativa è estensibile anche ai legati ai sensi dell'art. 697 cod.civ. .

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